12 Mag Art. 597 — Cognizione del giudice di appello
1. L’appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti .
2. Quando appellante è il pubblico ministero :
- a] se l’appello riguarda una sentenza di condanna [ 533 ], il giudice può, entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, dare al fatto una definizione giuridica più grave, mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefici, applicare, quando occorre, misure di sicurezza e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge;
- b] se l’appello riguarda una sentenza di proscioglimento [ 529–532 ], il giudice può pronunciare condanna ed emettere i provvedimenti indicati nella lettera a] ovvero prosciogliere per una causa diversa da quella enunciata nella sentenza appellata;
- c] se conferma la sentenza di primo grado, il giudice può applicare, modificare o escludere, nei casi determinati dalla legge, le pene accessorie e le misure di sicurezza.
3. Quando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l’imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare benefici, salva la facoltà, entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado.
4. In ogni caso, se è accolto l’appello dell’imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita.
5. Con la sentenza possono essere applicate anche di ufficio la sospensione condizionale della pena [c.p. 163 ], la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale [c.p. 175 ] e una o più circostanze attenuanti [c.p. 62, 62bis ]; può essere altresì effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazione a norma dell’articolo 69 del codice penale.
- a] se l’appello riguarda una sentenza di condanna [ 533 ], il giudice può, entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, dare al fatto una definizione giuridica più grave, mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefici, applicare, quando occorre, misure di sicurezza e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge;
- b] se l’appello riguarda una sentenza di proscioglimento [ 529–532 ], il giudice può pronunciare condanna ed emettere i provvedimenti indicati nella lettera a] ovvero prosciogliere per una causa diversa da quella enunciata nella sentenza appellata;
- c] se conferma la sentenza di primo grado, il giudice può applicare, modificare o escludere, nei casi determinati dalla legge, le pene accessorie e le misure di sicurezza.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate
Cass. pen. n. 39961/2018
Il giudice di appello, anche in presenza della sola impugnazione dell’imputato, può procedere ad una nuova e più grave qualificazione giuridica del fatto nel rispetto del principio del giusto processo previsto dall’art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, anche senza disporre una rinnovazione totale o parziale dell’istruttoria dibattimentale, sempre che sia sufficientemente prevedibile la ridefinizione dell’accusa inizialmente formulata, che il condannato sia in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica del fatto e rimanga ferma la pena irrogata. [Fattispecie relativa alla riqualificazione dell’originaria imputazione di tentato furto aggravato in tentata rapina impropria aggravata dal numero di persone].
Cass. pen. n. 14140/2018
In tema di cognizione del giudice di appello, non sussiste alcuna connessione tra il motivo di appello relativo al trattamento sanzionatorio ed il punto della sentenza relativo all’applicazione della recidiva, in quanto il primo è volto a sollecitare l’uso del potere discrezionale del giudice alla stregua dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., in relazione ad una determinata configurazione del reato e delle sue circostanze, mentre il secondo riguarda una circostanza aggravante soggettiva [Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo di ricorso con cui si censurava l’omessa motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva da parte del giudice di appello, investito della sola cognizione relativa al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla conseguente riduzione del trattamento sanzionatorio].
Cass. pen. n. 50949/2017
Non viola il divieto di “reformatio in peius” previsto dall’art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell’impugnazione che apporta per uno dei fatti unificati dall’identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore. [Fattispecie in cui la Corte di appello riqualificava il reato più grave contestato ex art. 416-bis cod. pen. ai sensi dell’art. 416, commi secondo e quinto, cod. pen., per poi procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione, irrogando per i reati satellite aumenti superiori a quelli stabiliti dal primo giudice].
Cass. pen. n. 48569/2017
In tema di libertà vigilata, il giudice d’appello, anche quando appellante sia il solo imputato, può modificare in modo peggiorativo le modalità di esecuzione della misura di sicurezza applicata dal primo giudice, in quanto, dovendo essere le prescrizioni idonee ad evitare occasione di nuovi reati, esse sono suscettibili di successive modifiche o limitazioni. [In motivazione, la Corte ha precisato che diversamente accade in relazione alla disciplina della misura del ricovero in casa di cura o di custodia, per la quale non è possibile una successiva modifica peggiorativa delle condizioni applicative in appello, non essendo prevista l’individuazione di modalità esecutive].
Cass. pen. n. 20225/2017
In tema di divieto di “reformatio in peius” a seguito di impugnativa proposta dal solo imputato, il giudice dell’appello, anche quando escluda una circostanza aggravante, non può aumentare la pena base presa a riferimento dal giudice di primo grado nè alcun altro dei segmenti del calcolo che non sia stato oggetto di impugnazione, pur pervenendo ad una pena complessivamente inferiore rispetto a quella già applicata.
Cass. pen. n. 12872/2017
Il giudice di appello non ha il potere di applicare d’ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi se nell’atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione, dal momento che l’ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall’art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., che costituisce una eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell’appello e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall’art. 58 della legge n. 689 del 1981.
Cass. pen. n. 6025/2017
Non viola il divieto di “reformatio in peius” l’applicazione da parte del giudice d’appello di una pena pecuniaria di specie diversa e meno grave, pur se quantificata in misura superiore rispetto alla pena originaria, in quanto il divieto di “reformatio in peius” concerne l’irrogazione di una “pena più grave per specie o quantità”, laddove l’uso della congiunzione avversativa “o” implica che l’indice di gravità della “quantità” vada riferito alle pene della stessa specie e non alle categorie disomogenee di pene di specie diversa. [In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione che, in un’ipotesi di continuazione, per effetto dell’assoluzione dell’imputato dal reato base più grave, punito con la multa, aveva rideterminato la pena per la residua imputazione, costituita da fattispecie contravvenzionali, applicando l’arresto e l’ammenda, quest’ultima quantificata in misura notevolmente superiore rispetto all’entità della multa originaria].
Cass. pen. n. 3070/2017
Il divieto di “reformatio in peius” riguarda esclusivamente il dispositivo della sentenza ed il suo concreto contenuto afflittivo, ma non anche la motivazione, che, pertanto, anche nel caso di gravame del solo imputato, può contenere una valutazione più grave della violazione commessa rispetto alla sentenza di primo grado, lasciando inalterato il dispositivo.
Cass. pen. n. 42396/2016
Non viola il divieto di “reformatio in peius” la sentenza del giudice d’appello che, riqualificando il fatto in ipotesi meno grave, impedisca all’imputato di beneficiare della sospensione dell’ordine di esecuzione ex art.656, comma quinto, cod. proc. pen., ostandovi il nuovo titolo di reato, ai sensi del comma nono del citato articolo.[Fattispecie relativa a derubricazione, richiesta dall’imputato nei motivi di appello, dal reato di cui all’art. 648 cod. pen. a quello di cui all’art. 624 bis cod. pen.].
Cass. pen. n. 15930/2016
Il giudice di appello non è tenuto a motivare in ordine al mancato esercizio del potere discrezionale di concedere d’ufficio la sospensione condizionale della pena, ai sensi dell’art. 597, comma terzo, cod. proc. pen., quando l’interessato non abbia formulato al riguardo alcuna richiesta; ne deriva che il mancato riconoscimento del beneficio non costituisce violazione di legge e non configura mancanza di motivazione suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 606, comma primo, lett. e], cod. proc. pen.
Cass. pen. n. 7994/2015
In base al principio devolutivo che caratterizza il giudizio di appello ed in base alle norme sulle formalità dell’impugnazione, che richiedono, tra gli altri requisiti previsti a pena di inammissibilità del gravame, quello della specificità dei motivi [artt. 581, lett. c], e 591, primo comma, lett. c], cod. proc. pen.], deve escludersi che l’impugnazione della sentenza di primo grado in punto di responsabilità possa ritenersi implicitamente comprensiva anche della doglianza concernente il trattamento sanzionatorio. [In motivazione, la S.C. ha ulteriormente evidenziato che, in mancanza di uno specifico motivo, il giudice d’appello non può procedere d’ufficio alla riduzione della pena, anche perchè la facoltà riconosciutagli dal quinto comma dell’art. 597 cod. proc. pen. è circoscritta all’applicazione di ufficio dei benefici e delle attenuanti ivi indicate].
Cass. pen. n. 4123/2015
Non viola il principio di devoluzione, il giudice di appello che, nell’esaminare il motivo di gravame dedotto dall’imputato relativo all’attendibilità della persona offesa, riconosca a quest’ultima, pur in assenza sul punto di specifica impugnazione da parte del P.M., la qualifica di testimone e non di indagato in procedimento connesso, come invece ritenuto dal giudice di primo grado, che aveva proceduto all’assunzione della prova ai sensi dell’art. 197 bis cod. proc. pen.
Cass. pen. n. 3214/2015
In tema di divieto di “reformatio in peius”, il giudice di appello che, accogliendo il motivo di gravame proposto dal solo imputato riguardante una regiudicanda integrata da più reati unificati dal vincolo della continuazione, riconosca l’esistenza di una circostanza attenuante in precedenza negata ed influente sia sulla pena base che su altri elementi rilevanti per il calcolo, deve necessariamente ridurre la pena complessivamente inflitta con riferimento al reato base e ai reati satelliti, salvo che per questi ultimi venga confermato, con adeguata motivazione, l’aumento in precedenza disposto e fermo restando che il risultato finale dell’operazione si concluda con l’irrogazione di una pena complessiva corrispondentemente diminuita rispetto a quella in precedenza irrogata. [Fattispecie relativa a reati sessuali, nella quale la Corte ha ritenuto illegittima l’applicazione, da parte della Corte di appello, dello stesso aumento di pena operato dal primo giudice senza alcuna motivazione al riguardo, pur in presenza del riconoscimento dell’attenuante della minore gravità applicabile a tutti i reati concorrenti unificati dal vincolo ex art. 81, comma secondo, c.p.].
Cass. pen. n. 2884/2015
Il giudice di appello può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto nel rispetto del principio del giusto processo previsto dall’art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, anche senza disporre una rinnovazione totale o parziale dell’istruttoria dibattimentale, sempre che sia sufficientemente prevedibile la ridefinizione dell’accusa inizialmente formulata, che il condannato sia in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica del fatto e che questa non comporti una modifica “in peius” del trattamento sanzionatorio e del computo della prescrizione. [Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sufficientemente prevedibile la riqualificazione unitaria delle originarie imputazioni di furto e resistenza ad un pubblico ufficiale nel reato di rapina impropria].
Cass. pen. n. 40981/2014
Ai fini dell’individuazione dell’ambito di cognizione attribuito al giudice di secondo grado dall’art. 597, comma primo, cod. proc. pen., per punto della decisione deve ritenersi quella statuizione della sentenza che può essere considerata in modo autonomo, non anche le argomentazioni esposte in motivazione, che riguardano il momento logico e non già quello decisionale del procedimento. Ne deriva che, in ordine alla parte della sentenza suscettibile di autonoma valutazione che riguarda una specifica questione decisa in primo grado, il giudice dell’impugnazione può pervenire allo stesso risultato cui è pervenuto il primo giudice anche sulla base di considerazioni e argomenti diversi da quelli considerati dal primo giudice o alla luce di dati di fatto non valutati in primo grado, senza, con ciò, violare il principio dell’effetto parzialmente devolutivo dell’impugnazione.
Cass. pen. n. 27460/2014
Non sussiste la violazione del divieto di “reformatio in peius” qualora, ancorché sia proposta impugnazione da parte del solo imputato, il giudice di appello, senza aggravare la pena inflitta, attribuisca al fatto una diversa e più grave qualificazione giuridica [nella specie concorso esterno in associazione mafiosa anziché favoreggiamento personale aggravato dall’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, come ritenuto in primo grado], a condizione che si tratti di punto della decisione al quale si riferiscono i motivi di gravame. [Fattispecie in cui la Corte ha precisato che la questione attinente alla definizione giuridica del fatto rientra senz’altro nella cognizione del giudice d’appello, ove sia stata contestata in generale la sussistenza del fatto].
Cass. pen. n. 24661/2014
Viola il divieto di “reformatio in peius” la sentenza d’appello che, in riforma di quella di primo grado, la quale aveva ritenuto la sussistenza di circostanze aggravanti e determinato la pena in quella minima prevista dalla legge per il delitto circostanziato, esclude le indicate circostanze e, tuttavia, non ridetermina la pena nella misura del minimo edittale contemplato per il delitto non circostanziato. [Fattispecie relativa alla circostanza aggravante ad effetto speciale, prevista dall’art. 416 bis, quarto comma, c.p.].
Cass. pen. n. 16208/2014
Il divieto di “reformatio in pejus” opera anche nel giudizio di rinvio e con riferimento alla decisione del giudice di appello se il ricorso per cassazione è stato proposto dall’imputato, essendo irrilevante, per il verificarsi di questi effetti, che la sentenza di primo grado sia stata appellata dal pubblico ministero.
Non viola il divieto di “reformatio in peius” previsto dall’art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell’impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato [come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest’ultima], apporta per uno dei fatti unificati dall’identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore.
Cass. pen. n. 15892/2014
Incorre nella violazione del divieto della “reformatio in pejus” il giudice di appello che, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, applichi all’imputato una misura di sicurezza personale, quando nessuna misura di sicurezza sia stata disposta nella sentenza di primo grado. [Fattispecie in cui il giudice di appello previo riconoscimento del vizio parziale di mente, aveva ridotto la pena inflitta in primo grado e applicato la misura della libertà vigilata].
Cass. pen. n. 12363/2014
Nel giudizio di appello instaurato a seguito di impugnazione del solo imputato, viola il divieto di “reformatio in peius”, il giudice che, assolvendo il giudicabile da uno dei reati a lui ascritti in continuazione, non elimina dal cumulo delle sanzioni amministrative accessorie la parte ad esso relativa, giacché il principio per il quale dette sanzioni possono essere applicate in secondo grado indipendentemente da uno specifico gravame del pubblico ministero opera solo quando la condanna alla pena principale manca della pur necessitata statuizione relativa alla sanzione amministrativa accessoria, ma non anche quando la contempla.
Cass. pen. n. 45236/2013
Viola il divieto della “reformatio in peius” il giudice di appello che, a seguito di impugnazione del solo imputato, concedendo un’ulteriore attenuante diminuisca complessivamente la pena inflitta, operando, però, una minore riduzione per l’attenuante già riconosciuta in primo grado. [Fattispecie in cui in primo grado erano state concesse le circostanze attenuanti generiche ed una conseguente riduzione della pena pari a un terzo, mentre in appello, riconosciuta anche l’attenuante del risarcimento del danno, la riduzione per le generiche era stata effettuata in misura inferiore al terzo].
Cass. pen. n. 43768/2013
In tema di applicazione della continuazione, il giudice della cognizione, che, in sede di applicazione della continuazione, individui il reato più grave in quello al suo esame e i reati satelliti in quelli giudicati con sentenza irrevocabile, non è vincolato dal divieto di “reformatio in peius”, di cui all’art. 597, comma terzo, cod. proc. pen., per cui l’unico limite è quello della somma delle pene inflitte con ciascuna sentenza, stabilito dall’art. 671, comma secondo, stesso codice.
Cass. pen. n. 39837/2013
Nel giudizio di appello instaurato a seguito di impugnazione del solo imputato, viola il divieto della reformatio in peius, il giudice che, in ipotesi di reato continuato, assolva l’imputato dalla violazione ritenuta più grave in primo grado e ridetermini la nuova pena base in relazione ad altro reato, in maniera superiore a quella in precedenza stabilita.
Cass. pen. n. 33752/2013
Il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un’ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall’imputato, può, senza incorrere nel divieto di “reformatio in peius”, confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purchè questo sia accompagnato da adeguata motivazione.
Cass. pen. n. 4162/2013
Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della sola condanna per il reato più grave, il giudice non è vincolato nella determinazione della pena per il reato residuo, meno grave, alla quantità di pena già individuata quale aumento “ex” art. 81, cpv., c.p.. Tuttavia egli, per la regola del divieto di “reformatio in peius”, non può irrogare una pena che, per specie e quantità, costituisca un aggravamento di quella individuata, nel giudizio precedente all’annullamento parziale, quale base per il computo degli aumenti a titolo di continuazione.
Cass. pen. n. 14991/2012
Il divieto della “reformatio in peius” in appello riguarda non soltanto il risultato finale, ma anche tutti gli elementi del calcolo della pena, sicchè, in caso di accoglimento dell’appello dell’imputato in ordine alle circostanze o al concorso di reati, discende non solo l’obbligatoria diminuzione della pena complessiva, ma anche l’impossibilità di elevare la pena comminata per singoli elementi.
Cass. pen. n. 11599/2012
E’ sottratto alla cognizione del giudice di appello l’accertamento di ufficio della pericolosità sociale dell’imputato, in mancanza di specifica impugnazione della statuizione della sentenza riguardante l’espulsione dal territorio dello Stato dello straniero condannato per uno dei reati indicati nell’art. 86 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Cass. pen. n. 10445/2012
Non sussiste la violazione del divieto di “reformatio in peius” qualora, nel caso di impugnazione proposta dal solo imputato, il giudice di appello, senza aggravare la pena inflitta nel primo grado di giudizio, attribuisca al fatto una diversa e più grave qualificazione giuridica cui consegue un deteriore trattamento penitenziario.
Cass. pen. n. 800/2012
Il giudice d’appello non è legittimato ad escludere d’ufficio le circostanze aggravanti ritenute sussistenti da quello di primo grado.
Cass. pen. n. 15648/2011
È illegittima, per contrasto col divieto di “reformatio in peius”, l’ordinanza del giudice d’appello che, in assenza di impugnazione dell’imputato, proceda a correggere la pena irrogata nel dispositivo della sentenza di primo grado aumentandola sino alla pena indicata in motivazione. [Fattispecie di sentenza con motivazione contestuale].
Cass. pen. n. 5835/2010
Non viola il divieto della “reformatio in peius” il giudice di appello che, richiesto dell’applicazione della continuazione tra più reati per uno dei quali è stata pronunciata sentenza di condanna a pena sospesa, revochi, nel riconoscere la continuazione, il beneficio già concesso.
Cass. pen. n. 48334/2009
Non viola il divieto di “reformatio in pejus” il giudice di appello che, applicato dal primo giudice il minimo edittale secondo la previgente disposizione, abbia tenuto conto della riduzione per novella legislativa di quel parametro applicando tuttavia una pena superiore al minimo stabilito dalla nuova disciplina. [Fattispecie relativa alla modifica del minimo edittale previsto per il reato di cui all’art. 73, D.P.R. n. 309 del 1990, operata dall’art. 4-bis della L. n. 49 del 2006].
Cass. pen. n. 19132/2009
Non costituisce violazione del divieto di “reformatio in peius” il fatto che il giudice di appello, sul gravame del solo imputato, nel riderminare la pena, a seguito della nuova disciplina in tema di stupefacenti introdotta dalla L. n. 49 del 2006, applichi una pena complessiva meno grave di quella precedentemente comminata, calcolando la percentuale di riduzione delle attenuanti in misura inferiore di quella riconosciuta dal giudice di primo grado.
Cass. pen. n. 43765/2008
In tema d’estradizione per l’estero, non è ostativa ad una pronuncia favorevole della corte d’appello la sentenza, per la cui esecuzione è stata domandata l’estradizione, che violi il divieto della “reformatio in peius”, non possedendo tale principio valore fondamentale o di rango costituzionale nell’ordinamento giuridico italiano.
Cass. pen. n. 42134/2008
È illegittima la decisione con cui il giudice di appello – in assenza di impugnazione del pubblico ministero e della parte civile, e di richiesta di quest’ultima nel corso del giudizio – aumenti l’importo della somma a titolo di provvisionale, disposta con la condanna in primo grado, in quanto il divieto di “reformatio in peius” concerne non solo le statuizioni penali ma anche quelle civili della sentenza.
Cass. pen. n. 37980/2008
In caso di appello presentato dal solo imputato per il mancato riconoscimento della continuazione tra i reati per cui è intervenuta condanna, il divieto di reformatio in peius riguarda ogni componente che concorre alla determinazione della pena complessiva e pertanto il giudice d’appello non può rideterminare la pena per il reato ritenuto più grave in misura superiore a quella individuata dal primo giudice, ancorchè la pena complessiva irrogata risulti comunque inferiore a quella applicata nel precedente grado di giudizio.
Cass. pen. n. 37464/2008
La Corte di cassazione, anche se il ricorso è proposto dall’imputato, ha il potere-dovere di attribuire al fatto la sua esatta definizione giuridica, senza che ciò comporti violazione del generale principio del divieto di reformatio in peius qualora, per effetto di tale qualificazione, debba escludersi che la prescrizione sia maturata anteriormente alla sentenza di primo grado, così consentendo al giudice di appello di decidere sull’impugnazione relativamente alle statuizioni civili ex art. 578 c.p.p.
Cass. pen. n. 10091/2008
Nel caso in cui la sentenza di appello sia stata annullata con rinvio, ed in applicazione del divieto di reformatio in pejus [operante anche nel giudizio di rinvio] la pena già determinata dal giudice dell’appello non possa essere aggravata all’esito del giudizio di rinvio, il termine cautelare di fase relativo a quest’ultimo va determinato facendo riferimento non alla maggior pena inflitta con la sentenza di primo grado, bensì a quella minore inflitta con la sentenza di appello. [In applicazione del principio, la S.C. — in fattispecie nella quale, con riguardo ai reati oggetto di cautela, la sentenza di appello aveva ridotto la pena ad anni nove e mesi dieci di reclusione rispetto agli anni dodici e mesi sei di reclusione inflitti in primo grado, e, su ricorso del solo imputato, la Corte di cassazione aveva annullato con rinvio la sentenza impugnata per ragioni non concernenti la misura della pena — ha ritenuto che il termine di fase relativo al giudizio di rinvio dovesse essere desunto dall’art. 303, comma primo, lettera c], numero 2, c.p.p., e non dal numero 3 della stessa disposizione].
Cass. pen. n. 3447/2008
Il divieto di reformatio in peius riguarda esclusivamente il dispositivo della sentenza ed il suo concreto contenuto afflittivo, ma non anche la motivazione, che può contenere una valutazione più grave della violazione commessa, sia in termini di fatto che di diritto.
Cass. pen. n. 10251/2007
I punti della decisione ai quali fa espresso riferimento l’articolo 597, comma 1, del c.p.p. coincidono con le parti delle sentenze relative alle statuizioni indispensabili per il giudizio su ciascun reato e segnano un passaggio obbligato per la completa definizione di ciascuna imputazione. Per un principio desumibile dall’articolo 624 del c.p.p., riguardante le sentenze di annullamento parziale in sede di giudizio di legittimità, ma insito nella natura e nella logica dell’appello, nella locuzione «punti della decisione cui si riferiscono i motivi proposti» vanno ricomprese non soltanto le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione direttamente investite dai motivi di appello, ma anche quelle ulteriori statuizioni che siano legate alle prime da un vincolo di connessione essenziale logico-giuridico. L’appello incidentale ha a oggetto i punti della decisione investiti dall’appello principale e gli ulteriori punti che abbiano una connessione essenziale con i primi. La suddetta conformazione dell’appello incidentale e la sua perdurante accessorietà rispetto all’appello principale conseguono direttamente dal precetto dell’articolo 595, comma 4, del c.p.p., a norma del quale l’appello incidentale perde efficacia in caso di inammissibilità dell’appello principale o di rinuncia allo stesso. [ Mass. redaz. ].
Cass. pen. n. 17050/2006
Il divieto della reformatio in peius trova applicazione nel giudizio di rinvio conseguente ad annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione, su ricorso del solo imputato, per vizi che non si riverberano sugli atti propulsivi del giudizio, ma non opera nel giudizio di rinvio conseguente all’annullamento ex art. 604 quarto comma c.p.p. della sentenza di primo grado ad opera del giudice di appello, anche se detto annullamento sia stato determinato dall’impugnazione del solo imputato.
Il divieto di infliggere una pena più grave, di cui all’art. 597, comma terzo, c.p.p., non opera nel nuovo giudizio conseguente all’annullamento della sentenza di primo grado – impugnata dal solo imputato – disposto dal giudice di appello o dalla Corte di cassazione per nullità dell’atto introduttivo ovvero per altra nullità assoluta o di carattere intermedio non sanata. [Nella specie si è ritenuto che il divieto di reformatio in peius non possa trovare applicazione a seguito dell’annullamento della precedente condanna ai sensi dell’art. 604, comma quarto, c.p.p.].
Cass. pen. n. 33748/2005
L’appello del P.M. contro la sentenza di assoluzione emessa all’esito del dibattimento, salva l’esigenza di contenere la pronuncia nei limiti della originaria contestazione, ha effetto pienamente devolutivo, attribuendo al giudice ad quem gli ampi poteri decisori previsti dall’art. 597 comma secondo lett. b] c.p.p. Ne consegue che, da un lato, l’imputato è rimesso nella fase iniziale del giudizio e può riproporre, anche se respinte, tutte le istanze che attengono alla ricostruzione probatoria del fatto ed alla sua consistenza giuridica; dall’altro, il giudice dell’appello è legittimato a verificare tutte le risultanze processuali e a riconsiderare anche i punti della sentenza di primo grado che non abbiano formato oggetto di specifica critica, non essendo vincolato alle alternative decisorie prospettate nei motivi di appello e non potendo comunque sottrarsi all’onere di esprimere le proprie determinazioni in ordine ai rilievi dell’imputato.
Cass. pen. n. 7544/2005
Il potere attribuito dall’articolo 597, comma 5, del c.p.p. al giudice di appello di applicare con la sentenza anche di ufficio il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è un potere eccezionale e discrezionale rispetto al principio devolutivo di carattere generale sancito dal comma 1 dello stesso articolo, per cui la parte, che ha un autonomo potere di chiedere l’applicazione del beneficio, non è legittimata a impugnare la sentenza di appello a motivo del mancato esercizio di tale potere, se non abbia formulato, nei motivi di appello, la corrispondente richiesta. L’eccezionalità e la discrezionalità del suddetto potere escludono, altresì, che il giudice di appello sia tenuto a indicare in sentenza la motivazione del mancato esercizio di esso ex officio, a meno che la difesa abbia sollecitato l’esercizio di tale potere nel corso della discussione del giudizio di appello, perché in questo caso l’omessa motivazione costituirebbe un vizio della sentenza deducibile al sensi dell’articolo 606, comma 1, lettera e], del c.p.p., come motivo di ricorso per cassazione. [La Suprema Corte, in motivazione, ha comunque precisato che la richiesta della difesa di concessione del beneficio de quo non può neppure ritenersi «implicita» nella domanda di assoluzione].
Cass. pen. n. 41096/2004
In assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, costituisce violazione del divieto di reformatio in pejus l’affermazione, in grado di appello, della penale responsabilità dell’imputato in ordine ad un reato, pur formalmente contestato, per il quale era stata erroneamente omessa qualsiasi pronuncia da parte del giudice di prime cure, nulla rilevando in contrario che, individuato poi tale reato come violazione più grave nell’ambito della riconosciuta continuazione con gli altri per i quali vi era stata condanna in primo grado, la pena così complessivamente determinata non superi quella inflitta con la detta condanna.
Cass. pen. n. 27495/2004
In tema di reato continuato, il giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p. va instaurato solo tra le circostanze aggravanti e le circostanze attenuanti relative al reato-base, cioè a quello ritenuto in concreto più grave, mentre delle circostanze riguardanti i cosiddetti reati satelliti deve tenersi conto solo ai fini dell’aumento per la continuazione. [Fattispecie nella quale il giudice d’appello, ritenuto reato-base la tentata violenza carnale ex artt. 56-519 c.p. non aggravata da alcuna circostanza, aveva effettuato il giudizio di comparazione fra le attenuanti generiche e le aggravanti per i reati satelliti].
Cass. pen. n. 15961/2004
Il giudice dell’impugnazione che accolga l’appello dell’imputato relativamente a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati dalla continuazione, ha il solo obbligo di diminuire la pena complessiva irrogata e non anche quello di lasciare inalterati i singoli elementi che compongono la pena inflitta in concreto, non potendo intendersi l’avverbio «corrispondentemente», figurante nell’art. 597 c.p.p., come esclusivo della possibilità di graduare in maniera diversa, rispetto al primo grado, il gioco delle circostanze aggravanti e attenuanti, poiché esso si riferisce solo alla necessità che la diminuzione della pena sia in qualche modo commisurata al nuovo quadro di responsabilità attribuibile all’imputato a seguito della riforma della sentenza di primo grado.
Cass. pen. n. 15461/2004
In tema di giudizio di impugnazione, la disposizione di cui all’art. 597 primo comma c.p.p. va interpretata nel senso che esso attribuisce gli stessi poteri del primo giudice al giudice di appello: con la conseguenza che questi — fermo restando il limite posto dal divieto di riformatio in pejus — non è vincolato da quanto prospettato dall’appellante ma, relativamente ai punti della decisione cui i motivi di gravame si riferiscono, può affrontare tutte le questioni enucleabili all’interno dei punti medesimi. [Nella fattispecie, relativa a incidente automobilistico, la Corte ha ritenuto legittimo che il giudice di merito, investito della questione circa la causa della rottura del piantone dello sterzo, si sia occupato anche delle possibili concause dell’evento].
Cass. pen. n. 33063/2003
Il giudice di appello, se accerta che il fatto è diverso da quello contestato, non potendo decidere in ordine allo stesso perché altrimenti sottrarrebbe all’imputato un grado di giudizio e ne violerebbe conseguentemente in maniera irreparabile il diritto di difesa, non può che annullare con sentenza quella di primo grado e, nel contempo, disporre la trasmissione degli atti al P.M. competente perché si proceda ad un nuovo giudizio. Tale decisione della Corte d’appello non è ricorribile per cassazione dall’imputato per mancanza di interesse in quanto, poiché l’unico effetto che si determina è quello dell’avvio di un nuovo accertamento da parte dell’organo competente, non viene a crearsi alcuna situazione di pregiudizio, dovendo questo risiedere e rinvenirsi non già in una mera eventualità ma unicamente nell’attualità degli effetti direttamente prodotti dal provvedimento impugnato.
Cass. pen. n. 21273/2003
Il potere del giudice di appello di applicare, anche d’ufficio, la sospensione condizionale della pena, il beneficio della non menzione della condanna e una o più circostanze attenuanti è un potere eccezionale e discrezionale rispetto al principio generale dettato dal primo comma dell’art. 597 c.p.p., secondo il quale l’appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti. Peraltro, ove la parte interessata abbia sollecitato l’esercizio di tale potere nel corso della discussione del giudizio di appello — invocando la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena — è sindacabile in cassazione l’omessa motivazione da parte del giudice d’appello in merito al mancato esercizio di tale potere d’ufficio.
Cass. pen. n. 8982/2003
In tema di impugnazioni avverso i provvedimenti cautelari personali [art. 310 c.p.p.], il tribunale, quale giudice di appello dei provvedimenti in materia di libertà personale, è tenuto a pronunciarsi unicamente con le formule conclusive proprie del giudizio di merito — conferma o riforma del provvedimento impugnato —, con la conseguenza che non può annullare lo stesso per difetto di motivazione, ma deve, invece, nel rispetto del principio tantum devolutum quantum appellatum, provvedere a completare detta motivazione, integrandola in tutto o in parte.
Cass. pen. n. 5697/2003
Non viola il divieto di reformatio in peius il giudice di appello che, su gravame del solo imputato, pur escludendo l’esistenza di una circostanza aggravante, lasci inalterata la misura della pena inflitta in primo grado, qualora a quella esclusione non consegua una automatica riduzione di questa, ma la necessità di un rinnovato giudizio comparativo tra aggravanti residue e attenuanti, nella formulazione del quale il giudice di secondo grado conserva piena facoltà di conferma del precedente giudizio di valenza, il cui esercizio è insindacabile in Cassazione, se congruamente motivato. [Fattispecie nella quale il giudice di appello aveva escluso l’aggravante della premeditazione, ma confermato quella dei futili motivi, mantenendo fermo il giudizio di equivalenza con le attenuanti come formulato in prime cure].
Cass. pen. n. 41126/2001
In tema di cognizione del giudice di appello, pur essendo previsto che la sospensione condizionale della pena possa essere concessa di ufficio, nessun obbligo di motivazione è stabilito a carico del giudice di secondo grado; ne consegue che il mancato esercizio di tale potere discrezionale non si traduce in vizio di violazione di legge o di motivazione, quando il predetto beneficio non sia stato espressamente sollecitato dalla parte con i motivi di appello, ovvero, oralmente, in udienza.
Cass. pen. n. 37419/2001
Il giudice di appello, che accolga il motivo riguardante la mancata unificazione nel vincolo della continuazione del reato giudicando ad altro, giudicato separatamente con sentenza irrevocabile, è libero di rivalutare la gravità dei fatti e di individuare la violazione più grave sulla quale effettuare gli aumenti di pena e, qualora ritenga tale il reato giudicato, l’aumento di pena per quelli sottoposti al suo giudizio non necessariamente deve essere inferiore alla pena inflitta con la sentenza impugnata.
Cass. pen. n. 32966/2001
Il giudice d’appello deve, sia pure sinteticamente, dare ragione del concreto esercizio, positivo o negativo, del potere-dovere attribuitogli dall’art. 597, comma 5, c.p.p., qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge per l’applicazione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, tanto più quando una delle parti [anche il pubblico ministero nell’interesse dell’imputato] ne abbia fatto esplicita richiesta, con riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all’accoglimento della richiesta stessa. Ne consegue che sussistono la legittimazione e l’interesse dell’imputato a dolersi, in sede di legittimità, del mancato esercizio di tale potere-dovere da parte del giudice d’appello, purché siano indicati dal ricorrente gli elementi di fatto in base ai quali il giudice avrebbe potuto ragionevolmente e fondatamente esercitarlo.
Cass. pen. n. 31966/2001
La sospensione condizionale della pena può essere revocata dal giudice di secondo grado, senza che ciò integri violazione del divieto della reformatio in pejus, non solo quando esista sul punto appello del pubblico ministero, ma anche quando la richiesta sia stata formulata nel dibattimento dall’imputato che dimostri in concreto di avervi interesse.
Cass. pen. n. 31099/2001
Il divieto di reformatio in pejus non viene violato nel caso in cui il giudice di secondo grado non abbia ridotto nella massima estensione la pena [a differenza del giudice di primo grado], per effetto della concessione di un’attenuante, quando, concessane una seconda, abbia irrogato una pena comunque inferiore a quella applicata nel precedente grado di giudizio.
Cass. pen. n. 27998/2001
In tema di impugnazioni, costituisce violazione del generale divieto di reformatio in peius [art. 597, comma 3 del c.p.p.], in assenza di impugnazione del pubblico ministero, il provvedimento di confisca disposto per la prima volta dalla corte di appello a seguito di procedimento di applicazione pena in sede d’impugnazione promossa dal solo ricorrente. [In applicazione di tale principio la Corte ha annullato in parte qua la sentenza impugnata, rilevando, tuttavia, l’impossibilità di far luogo alla restituzione della somma di denaro, in quanto pertinente al reato di detenzione illegale di sostanza stupefacente].
Cass. pen. n. 26898/2001
In caso di impugnazione del solo imputato, il divieto della reformatio in pejus, operante anche nel giudizio di rinvio, si estende a tutti gli eventuali, ulteriori giudizi di rinvio, nel senso che la comparazione fra sentenze necessaria all’individuazione del trattamento meno deteriore per l’imputato deve essere eseguita tra quella di primo grado e quelle rese in detti giudizi, restando immodificabile in pejus l’esito per lui più favorevole tra quelli intervenuti, a seguito di sua esclusiva impugnazione, con le varie decisioni di merito succedutesi nel corso del processo. [Nella specie l’imputato condannato all’ergastolo in primo grado e assolto in appello, era stato nuovamente condannato, nel giudizio di rinvio conseguente all’accoglimento di ricorso del P.M., alla pena di ventidue anni di reclusione e, in successivo giudizio di rinvio disposto su suo esclusivo ricorso, si era vista confermare la condanna all’ergastolo. La Corte ha ritenuto che quest’ultima statuizione aggravasse illegittimamente la sua posizione e l’ha annullata senza rinvio, potendo essa stessa procedere direttamente al raffronto tra la sentenza di primo grado e quelle conclusive dei giudizi di rinvio].
Cass. pen. n. 21871/2001
Qualora il giudice di primo grado abbia espresso un giudizio di equivalenza fra attenuanti ed aggravanti, il riconoscimento, da parte del giudice d’appello, su gravame dell’imputato, di una ulteriore attenuante non implica necessariamente la modifica di detto giudizio in senso più favorevole all’appellante né, mancando una tale modifica, una riduzione della pena inflitta, ai sensi dell’art. 597, comma 4, c.p.p.
Cass. pen. n. 1/2000
Poiché la cosa giudicata si forma sui capi della sentenza [nel senso che la decisione acquista il carattere dell’irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell’imputato rispetto a uno dei reati attribuitigli], e non sui punti di essa, che possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all’effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni, in caso di condanna la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell’imputato fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non basta a far acquistare alla relativa statuizione l’autorità di cosa giudicata, quando per quello stesso capo l’impugnante abbia devoluto al giudice l’indagine riguardante la sussistenza di circostanze e la quantificazione della pena, sicché la res iudicata si forma solo quando tali punti siano stati definiti e le relative decisioni non siano censurate con ulteriori mezzi di gravame. Ne consegue che l’eventuale causa di estinzione del reato deve essere rilevata finché il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce. [Fattispecie relativa a prescrizione del reato].
Una volta che l’imputato abbia formulato uno specifico motivo di gravame sulla mancata applicazione della continuazione, il giudice dell’impugnazione ha l’obbligo di pronunciarsi sul tema di indagine devolutogli, per l’evidente ragione che al principio devolutivo è coessenziale il potere-dovere del giudice del gravame di esaminare e decidere sulle richieste dell’impugnante: sicché, stante la correlazione tra motivi di impugnazione e ambito della cognizione e della decisione, non è ammissibile che il giudice possa esimersi da tale compito, riservandone la soluzione al giudice dell’esecuzione e possa, così, sovrapporre all’iniziativa rimessa al potere dispositivo della parte la propria valutazione circa l’opportunità di esaminare, o non, l’istanza dell’impugnante. Ne consegue che, qualora il giudice di appello abbia omesso di pronunciare sulla richiesta di continuazione formulata con specifico motivo di impugnazione, sussiste l’interesse dell’imputato al ricorso per cassazione per la mancata pronuncia sul punto.
Cass. pen. n. 5963/2000
Una volta che l’imputato abbia investito, con l’appello, il punto della sentenza concernente la configurabilità del tentativo di omicidio in relazione al tipo di dolo che sorregge l’azione, legittimamente il giudice di secondo grado ritiene, ferma restando la pena inflitta dal primo giudice, il dolo diretto in luogo di quello eventuale, senza che ciò comporti violazione del divieto di reformatio in peius.
Cass. pen. n. 5868/2000
Il giudice di appello, investito di una impugnazione tempestivamente prodotta relativa all’attribuzione di responsabilità, ha il potere, anche se a ciò non espressamente sollecitato, di dare al fatto una diversa qualificazione giuridica, ritenendo un reato diverso e meno grave di quello ritenuto dal primo giudice. Ne consegue che, allorché in presenza di una contestazione di concorso nella detenzione illecita di sostanza stupefacente, venga sollecitata con i motivi di appello la configurazione del meno grave reato di favoreggiamento personale, anche soltanto deducendo la semplice connivenza, il giudice non può ritenere inammissibile il motivo adducendone la novità in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti, atteso che il giudicato, non essendo ancora definitiva la statuizione sulla attribuzione di responsabilità, non si è ancora formato.
Cass. pen. n. 1993/2000
Qualora, richiesto dell’emissione di un provvedimento coercitivo, il giudice per le indagini preliminari ritenga sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e mancanti le esigenze cautelari, il tribunale, investito dell’appello del pubblico ministero su questo secondo profilo, ha pieno potere di cognizione su entrambi i presupposti indicati senza che ciò comporti una violazione del principio devolutivo, dovendosi ritenere che la limitazione della cognizione ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi, stabilita dall’art. 597 c.p.p., comporti comunque per il giudice di secondo grado l’obbligo di esaminare anche tutti i punti indissolubilmente legati a quelli espressamente oggetto del gravame.
Cass. pen. n. 2828/1999
La norma di cui all’art. 597 n. 3 c.p.p., che dispone il divieto per il giudice d’appello di reformatio in peius, deve essere coordinata con quella dell’art. 24 c.p.p., secondo cui il giudice d’appello deve pronunciare sentenza di annullamento ed ordinare la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il competente giudice di primo grado quando riconosce l’incompetenza per materia di quello che emise la sentenza impugnata. Ne consegue che quando il giudice d’appello attribuisce al fatto una qualificazione giuridica diversa, non esorbitante però dalla competenza per materia del giudice di primo grado, trattiene il procedimento e decide su di esso; viceversa se il giudice d’appello riconosce il fatto come estraneo e superiore alla competenza per materia del primo giudice, non può trattenere il procedimento e decidere, ma deve annullare la sentenza impugnata ed emettere i conseguenziali provvedimenti di cui all’art. 24 c.p.p.
Cass. pen. n. 10795/1999
Ai fini dell’individuazione dell’ambito di cognizione attribuito al giudice di secondo grado dall’art. 597, primo comma, c.p.p., per punto della decisione deve ritenersi quella statuizione della sentenza che può essere considerata in modo autonomo, non anche le argomentazioni esposte in motivazione, che riguardano il momento logico e non già quello decisionale del procedimento. Ne deriva che, in ordine alla parte della sentenza suscettibile di autonoma valutazione che riguarda una specifica questione decisa in primo grado, il giudice dell’impugnazione può pervenire allo stesso risultato cui è pervenuto il primo giudice anche sulla base di considerazioni e argomenti diversi da quelli considerati dal primo giudice o alla luce di dati di fatto non valutati in primo grado, senza, con ciò, violare il principio dell’effetto parzialmente devolutivo dell’impugnazione.
Cass. pen. n. 10251/1999
Il divieto della reformatio in peius è un principio di portata generale che opera anche nel giudizio di rinvio; qualora la sentenza di appello sia stata annullata per ragioni esclusivamente processuali tale divieto deve essere rispettato solo in relazione alla sentenza di primo grado, non avendo determinato quella di secondo grado il consolidamento di alcuna posizione di carattere sostanziale. [Fattispecie in cui la sentenza di appello, che aveva ridotto la pena inflitta in primo grado, era stata cassata per nullità derivante dalla omessa citazione dell’imputato al dibattimento].
Cass. pen. n. 5505/1999
Il divieto di reformatio in peius vige nei rapporti tra il processo di primo grado e quello di appello, ma non nei rapporti tra due successivi giudizi di rinvio a seguito di due annullamenti delle sentenze conclusive di essi da parte della Corte di cassazione. [Nel caso di specie il ricorrente sosteneva che erroneamente, con la seconda decisione emessa dalla corte d’appello in sede di rinvio, non si era concesso il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, concesso, invece, con la prima sentenza della corte d’appello in sede di rinvio, definitamente annullata. La Cassazione, nell’enunciare il principio di cui in massima, ha chiarito che il raffronto fra decisioni, ai fini della valutazione della dedotta violazione, va fatto tra la sentenza emessa in sede di rinvio, impugnata con il ricorso, e la sentenza di primo grado, escludendo — nella fattispecie — la violazione del principio del divieto di reformatio in pejus, non essendo stato riconosciuto da quest’ultima sentenza il beneficio della non menzione].
Cass. pen. n. 2489/1999
Non sussiste violazione del divieto della reformatio in peius in relazione alla revoca dei benefici [pure interdetta al giudice del gravame in caso di impugnazione del solo imputato], allorquando detti benefici risultino incompatibili con la nuova situazione giuridica venuta a crearsi, di per sé favorevole all’appellante. Il divieto di revocare benefici, posto dal terzo comma dell’art. 597 c.p.p., deve, infatti, essere inteso quale limitazione al potere valutativo discrezionale del giudice di secondo grado, ma sempre sul presupposto della persistenza delle condizioni di legittimazione dei benefici e non quando il venir meno di esse, per altro in seguito ad accoglimento del gravame dello stesso imputato, abbia modificato gli elementi costituenti la base della violazione. [Nella fattispecie, a ragione della unificazione dei reati con il vincolo di cui all’art. 81 c.p., richiesta dallo stesso appellante, e della conseguente nuova valutazione afferente al complesso dei fatti in continuazione, era rimasta accertata una situazione di incompatibilità del beneficio della non menzione della condanna già concesso ed applicato nella sentenza di primo grado].
Cass. pen. n. 9474/1998
Il giudice di appello, nel condannare a seguito di impugnazione del pubblico ministero un imputato già assolto in primo grado, non è tenuto a motivare in ordine alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna qualora, manchi una specifica istanza dell’interessato: invero un suddetto obbligo, a fronte di omesso esercizio di un potere discrezionale, sussiste solo in relazione a quanto dedotto e richiesto in sede di discussione.
Cass. pen. n. 7892/1998
La disposizione di cui all’art. 597 c.p.p., secondo la quale in ogni caso, se è accolto l’appello dell’imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è «corrispondentemente» diminuita, deve essere intesa nel senso che la obbligatoria diminuzione riguarda non solo la pena complessivamente inflitta quale risultato finale ottenuto dopo il calcolo degli eventuali aumenti e diminuzioni, ma anche i singoli elementi che concorrono all’operazione, ivi compresa la pena base e l’aumento per la continuazione. [In applicazione di tale principio la Corte ha annullato in parte qua la sentenza d’appello che, assolto l’imputato da uno dei reati unificati, aveva operato la riduzione esclusivamente sulla pena base, lasciando inalterata la misura dell’aumento come determinato a titolo di continuazione dal giudice di primo grado].
Cass. pen. n. 4075/1998
In materia di cognizione del giudice di appello, se la nuova definizione giuridica, a differenza di quella originaria, non consente l’applicazione di una causa estintiva del reato, il giudice deve escludere tale applicazione — e la conseguente estinzione del reato — essendo egli legittimato ad attribuire al fatto un diverso e più grave nomen iuris. Il limite della reformatio in pejus non è, infatti, diretto ad attribuire all’imputato un trattamento sotto ogni profilo più favorevole rispetto a quello derivante dal precedente grado, ma ha il solo scopo di impedirgli di subire un trattamento sanzionatorio più severo di quello riservatogli dal primo giudice.
Cass. pen. n. 2003/1998
Pur quando appellante avverso una sentenza di condanna sia il pubblico ministero il giudice d’appello, nel respingere il gravame, non può, senza violare il principio di devoluzione sancito dall’art. 597, comma 1, c.p.p. operare, ai sensi del comma 2, lett. a], di detto articolo, un aumento della pena inflitta sol perché ritenga, indipendentemente da quelle che sono state le non accolte richieste del pubblico ministero, relative ad altri punti dell’impugnata sentenza, che sia necessario rimediare ad un errore in cui il giudice di primo grado sarebbe caduto.
Cass. pen. n. 1133/1998
Le disposizioni di cui all’art. 597 terzo comma c.p.p. [divieto di reformatio in peius] e 597 quarto comma [obbligo di diminuzione della pena complessiva irrogata, in caso di accoglimento di appello relativo a circostanze o a reati concorrenti] interagiscono, ed il giudice deve tener conto anche dell’effetto devolutivo dell’appello, per cui non può intervenire su elementi di pena in relazione a capi o a punti in alcun modo coinvolti. Poiché in caso di giudizio di rinvio, la devoluzione è confinata dal giudicato implicito circa capi non interessati dall’annullamento, il giudice cui sia stato demandato il riesame limitatamente alla sussistenza o responsabiltà per il reato già ritenuto più grave, tra quelli circa i quali è stato applicato l’art. 81 c.p., per il combinato disposto degli artt. 597 terzo e quarto comma e 627 c.p., in caso di proscioglimento dal reato oggetto di riesame, non può rideterminare la pena base per altro dei residui in misura superiore a quella già stabilita per il reato escluso. A questo fine, se per il reato da ritenersi in sua vece più grave sono previste pene congiunte, deve anche computare quella pecuniaria, secondo la regola di conversione di cui all’art. 135 c.p. e correlativamente diminuire l’aumento per continuazione.
Cass. pen. n. 1099/1998
L’obbligo di motivazione da parte del giudice di appello sussiste soltanto in relazione a quanto dedotto con l’atto di impugnazione o, se si tratta del mancato esercizio di un potere esercitabile di ufficio — come quello relativo alla concessione di benefici ai sensi del quinto comma dell’art. 597 c.p.p. — anche in relazione a quanto dedotto e richiesto in sede di discussione. Peraltro, perché sussista l’obbligo della motivazione, è necessario che la richiesta non sia generica ma in qualche modo giustificata con riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all’accoglimento della richiesta stessa. [Nella fattispecie, l’atto di appello non conteneva alcun motivo riguardante l’applicazione della non menzione — indicata soltanto con la generica dizione “applicazione di tutti i benefici di legge” nella parte riassuntiva delle richieste — ed in sede di discussione il difensore si era limitato ad un generico richiamo ai motivi di appello. L’imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza di secondo grado osservando che la corte d’appello avrebbe dovuto, anche di ufficio, applicare il beneficio della non menzione della condanna e che avrebbe dovuto adeguatamente motivare il diniego dell’applicazione del detto beneficio di cui era stata fatta richiesta nell’atto di appello con il riferimento a tutti i benefici di legge. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, in applicazione del principio di cui in massima].
Cass. pen. n. 166/1998
In tema di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice di appello, non investito con i motivi di impugnazione della censura relativa alla mancata applicazione della pena sostitutiva, non può concedere di ufficio la pena sostitutiva stessa, pur se richiesta dalla parte in sede di giudizio di appello. Ed invero, a nulla rileva che trattasi di un beneficio meno consistente della sospensione condizionale della pena, beneficio, questo, che, in forza del quinto comma dell’art. 597 c.p.p., il giudice di appello può concedere di ufficio: infatti, proprio l’espressa previsione, da parte del legislatore, delle facoltà attribuite, ex officio, al giudice dell’appello preclude un’applicazione estensiva od analogica della norma, ed un ampliamento, per via di interpretazione giurisprudenziale, dei poteri discrezionali specificamente, e non esemplificativamente ma tassativamente, conferiti al medesimo giudice. A favore dell’affermazione di tale principio depone, del resto, la natura eccezionale della disposizione in esame, costituente deroga al principio generale dell’effetto devolutivo dell’appello stabilito dall’art. 597, comma primo, c.p.p., con conseguente sua inapplicabilità, ai sensi dell’art. 14 delle preleggi, al di fuori dei casi espressamente consentiti.
Cass. pen. n. 8558/1997
Il potere riconosciuto al giudice di appello dall’art. 597, comma quinto, c.p.p., di applicare, anche d’ufficio, i benefici di cui agli artt. 163 e 175 c.p. e una o più circostanze attenuanti si pone come eccezionale e discrezionale rispetto al principio generale, dettato dal primo comma dello stesso art. 597, secondo il quale l’appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti. Conseguentemente, il mancato esercizio di tale potere non è censurabile in cassazione, né è configurabile un obbligo di motivazione, in assenza di una specifica richiesta, oltre che nei motivi di appello, nel corso del giudizio di secondo grado. [Fattispecie relativa all’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152].
Cass. pen. n. 7769/1997
Il divieto di reformatio in pejus in assenza del gravame del pubblico ministero riguarda esclusivamente il dispositivo della sentenza di secondo grado ed il suo concreto contenuto afflittivo, concernente misura e specie di pena nonché tipo di misura di sicurezza, ma non anche la motivazione, che può contenere una valutazione più grave della violazione commessa sia in termini di fatto che di diritto. [In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto legittima la decisione di secondo grado che, pur escludendo la dichiarazione di abitualità nel reato, aveva mantenuto ferma la misura di sicurezza della libertà vigilata nella stessa durata fissata dal tribunale, ancorandola ad una rinnovata concreta valutazione della pericolosità sociale dell’imputato].
Cass. pen. n. 2432/1997
In forza dell’art. 597, quarto comma. cp.p., secondo cui se è accolto l’appello dell’imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita, il giudice dell’appello che concede ex novo altra attenuante deve rivedere il giudizio di equivalenza di circostanze già espresse dal giudice di primo grado in senso favorevole all’imputato, unico appellante, e dichiarare prevalenti le attenuanti in quanto arricchite del nuovo fattore comparativo.
Cass. pen. n. 2390/1997
Ai fini della individuazione dell’ambito di cognizione attribuito al giudice di secondo grado — limitato, in forza del primo comma dell’art. 597 c.p.p., «ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti» — per punto della decisione deve ritenersi quella statuizione della sentenza che può essere considerata in modo autonomo, non anche le argomentazioni esposte in motivazione, perché queste riguardano il momento logico e non già quello decisionale del procedimento. Ne deriva che il giudice dell’impugnazione può, in ordine alla parte della sentenza autonomamente considerabile che riguarda una specifica questione decisa in primo grado, pervenire allo stesso risultato cui è giunto il primo giudice anche sulla sola base di considerazioni ed argomenti diversi da quelli considerati dal primo giudice, o di dati di fatto non contestati e risultanti dagli atti, anche se non valutati in primo grado, senza con ciò violare il principio dell’effetto parzialmente devolutivo dell’impugnazione.
Cass. pen. n. 2039/1997
In tema di pene sostitutive di quella detentiva, il giudice di appello, non investito con i motivi di impugnazione della censura relativa alla mancata applicazione in primo grado della pena sostitutiva, non ha il dovere di esaminare una simile questione, proposta solo in sede di discussione. E ciò in quanto il potere discrezionale di cognizione di ufficio del giudice di appello, previsto dall’art. 597, comma quinto, c.p.p., è limitato a casi tassativi, tra i quali non è menzionata la sostituzione della pena detentiva.
Cass. pen. n. 10912/1996
Non sussiste violazione del divieto della reformatio in peius quando, nel giudizio di appello, siano unificati procedimenti diversi e, all’esito della nuova valutazione di meritevolezza che la Corte è chiamata a fare, sia esclusa l’applicazione della pena sostitutiva, riconosciuta invece in primo grado rispetto ad una delle condanne riunite, indipendentemente dal fatto che questa fosse o meno relativa al più grave dei reati contestati.
Cass. pen. n. 2038/1996
Il tribunale in sede di appello ex art. 310 c.p.p., a differenza di quello del riesame, per il quale si prescinde dal principio di stretta devoluzione, ha cognizione circoscritta ai punti della decisione che hanno formato oggetto di censura, secondo la norma generale di cui all’art. 597, comma primo, c.p.p. L’appello ex art. 310 c.p.p., infatti, implica il cosiddetto giudicato cautelare, e cioè una situazione immutabile rebus sic stantibus, sicché le parti hanno un onere di doglianza specifica cui fa riscontro un obbligo specifico di decisione, con conseguente impossibilità di andare ultra petita, al di fuori dell’ambito devoluto.
Cass. pen. n. 1808/1996
L’effetto devolutivo dell’appello proposto, ai sensi dell’art. 597 secondo comma lett. b] c.p.p., dal pubblico ministero avverso la sentenza che assolve l’imputato «perché il fatto non costituisce reato», è pieno. Deve escludersi pertanto — nel caso di appello proposto [anche o solo] dal P.M. — che l’iniziativa dell’organo di accusa ponga limiti al contenuto della pronuncia del giudice di secondo grado, il quale, invece, è legittimato a rivalutare tutte le risultanze processuali e a considerare sotto diverso aspetto anche i punti della sentenza di primo grado non oggetto di specifica censura.
Cass. pen. n. 1/1996
La preclusione derivante dall’effetto devolutivo dell’appello riguarda esclusivamente i “punti” della sentenza che, non essendo stati oggetto dei motivi, abbiano acquistato autorità di giudicato; non riguarda, invece, nell’ambito dei motivi proposti, le argomentazioni e le questioni di diritto non svolte o erroneamente prospettate a sostegno del petitum che forma oggetto del gravame, atteso che il giudice di appello ben può — senza esorbitare dalla sfera devolutiva, dell’impugnazione — accogliere il gravame in base ad argomentazioni proprie o diverse da quelle dell’appellante. [Fattispecie in tema di impugnazione del P.M.].
Cass. pen. n. 9546/1995
Il divieto della reformatio in peius riguarda il dispositivo della sentenza di appello e non si riferisce anche alla motivazione, potendo il giudice di secondo grado fornire una spiegazione logico-giuridica diversa da quella prospettata dal pubblico ministero nei motivi di appello. Difatti – poiché ai sensi dell’art. 597 c.p.p. al giudice di secondo grado è attribuita la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti – deve ritenersi che, una volta investito della cognizione sul punto, il giudice d’appello non sia tenuto in motivazione ad adeguarsi alle argomentazioni prospettate dal P.M. impugnante, ma possa pervenire allo stesso risultato da questi richiesto sulla base di argomentazioni logico-giuridiche diverse.
Cass. pen. n. 8039/1995
In materia di giudizio di appello, l’art. 597 comma quinto c.p.p. non impone al giudice il dovere di concedere d’ufficio un’attenuante comune ove ne sussistano le condizioni, ma concede solo un potere di operare in tal senso, né impone al giudice alcun obbligo di motivare il mancato esercizio di tale facoltà in mancanza di una richiesta dell’imputato nei motivi di appello o in sede di trattazione orale dell’imputazione.
Cass. pen. n. 4672/1994
Allorché il giudice d’appello non rilevi diversità tra i fatti per cui è intervenuta condanna e quelli descritti nel decreto di citazione a giudizio, bensì diversità tra i fatti risultanti dagli atti e quelli ritenuti sussistenti dal giudice di primo grado, non può dichiarare la nullità della sentenza impugnata e rimettere gli atti al primo giudice — che non può modificare l’imputazione, né procedere per fatti diversi da quelli descritti nel decreto che dispone il giudizio — ma al più, nel rispetto dei limiti posti dall’art. 597 c.p.p., qualificare diversamente i fatti oggetto della sentenza di primo grado, fermo restando il divieto di infliggere una pena più grave in caso di impugnazione del solo imputato, spettando al pubblico ministero procedere nelle forme ordinarie per eventuali fatti nuovi emersi a carico dell’imputato nel corso del dibattimento d’appello, al quale non può applicarsi il secondo comma dell’art. 518 c.p.p. che prevede la facoltà del presidente, su richiesta del P.M., di autorizzare la contestazione in udienza del fatto nuovo.
Cass. pen. n. 10101/1994
Il principio secondo cui il divieto di reformatio in peius, ai sensi dell’art. 597 comma quarto c.p.p., deve riferirsi alla pena nelle sue componenti e non solo a quella complessiva, per quanto concerne il reato continuato, presuppone tuttavia che l’unità ontologica di siffatto reato [nella sua struttura di reato più grave e di reati satelliti] non subisca, in virtù di riforma della sentenza conseguente ad appello del solo imputato, mutamenti che comportino una ipotesi di continuazione diversa da quella prima effettuata; qualora si verifichi una siffatta situazione, trattandosi di giudizio relativo ad altra ipotesi di reato continuato, del quale potrebbe addirittura essere mutato il nomen juris, l’unica esigenza da salvaguardare è quella di garantire all’imputato la irrogazione di una pena nel suo complesso inferiore a quella già inflitta. [Principio affermato in relazione a fattispecie nella quale il giudice di appello ebbe ad assolvere, a seguito di impugnazione dell’imputato, quest’ultimo dal reato più grave applicando per il nuovo reato base pena meno grave di quella già imposta per il reato base escluso ed infliggendo aumento per la continuazione maggiore rispetto a quello, allo stesso titolo, in precedenza determinato, quando l’attuale reato più grave era compreso tra i reati satelliti].
Cass. pen. n. 7346/1994
In tema di cognizione del giudice d’appello, l’art. 597, comma 5, c.p.p., nello stabilire, tra l’altro, che «può essere altresì effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazione» tra circostanze a norma dell’art. 69 c.p., ha attribuito al giudice di appello non un ulteriore potere di ufficio, ma solo il compito, conseguenziale all’applicazione di nuove attenuanti, di fare, nuovamente o per la prima volta [se in precedenza erano state applicate solo circostanze aggravanti], il giudizio di comparazione, come si evince appunto dall’uso dell’inciso «quando occorre». Ne deriva che il potere di effettuare il giudizio di comparazione ai sensi della detta norma è subordinato all’applicazione di ufficio da parte del giudice di appello di circostanze attenuanti.
Cass. pen. n. 804/1994
Non costituisce violazione del divieto di reformatio in peius la maggiorazione, da parte del giudice dell’impugnazione, della percentuale di aumento per la continuazione applicata dal giudice di primo grado, se la misura della pena complessiva inflitta nel giudizio di primo grado non viene superata. [A sostegno del principio di cui in massima la Cassazione ha osservato che dal disposto del comma quarto dell’art. 597 c.p.p. si ricava che il giudice dell’impugnazione, ancorché accolga l’appello dell’imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, ha il solo obbligo di diminuire corrispondentemente la pena complessiva irrogata e non anche quello di lasciare inalterati i singoli elementi che compongono la pena complessivamente inflitta.
Cass. pen. n. 11406/1993
Non viola il divieto di reformatio in peius il giudice di appello che — sulla base delle circostanze di fatto già contenute nella sentenza di primo grado, di condanna dell’imputato per il delitto contestato [detenzione illecita di sostanza stupefacente] — ritenga la finalità di spaccio della detenzione della droga, con apprezzamento non censurabile in sede di legittimità se motivato in termini logici e corretti giuridicamente. [La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’imputato che, deducendo l’illegittima reformatio in peius, richiedeva l’improcedibilità per il fatto contestato poiché non più previsto come reato per l’effetto abrogativo del referendum di cui al D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171].
Cass. pen. n. 7911/1993
In tema di sospensione condizionale della pena e di non menzione, il giudice di appello, qualora condanni un imputato già assolto in primo grado, a seguito di impugnazione del pubblico ministero, non ha l’obbligo di motivare la mancata concessione dei benefici in assenza di specifica richiesta dell’interessato.
Cass. pen. n. 7801/1993
In caso di appello del pubblico ministero che chieda la condanna per tentato omicidio in luogo del riconosciuto delitto di lesioni volontarie, non viola il principio tantum devolutum quantum appellatum il giudice che ritenga sussistente il delitto di lesioni gravi, modificando in peius il giudizio di comparazione delle circostanze e inasprendo la sanzione.
Cass. pen. n. 11311/1992
Il giudice di appello non ha poteri di cognizione e di decisione più ampi di quelli del giudice di primo grado, secondo il dettato dell’art. 597. Ne deriva che per ripristinare il corso ordinario del procedimento per decreto allorquando il Gip, anziché accogliere la richiesta del P.M. di emettere decreto penale di condanna, abbia assolto l’imputato «perché il fatto non sussiste», il giudice d’appello è tenuto ad annullare la sentenza impugnata ed a trasmettere gli atti al giudice di primo grado per l’ulteriore corso. [La S.C. ha annullato la sentenza del giudice d’appello che pronunciava nel merito con la condanna dell’imputato ed ha escluso le possibili soluzioni prospettantisi, di provvedere all’emissione del decreto penale di condanna o alla restituzione degli atti al P.M., poiché entrambe inidonee a reintegrare la situazione processuale alterata dall’errata sentenza di proscioglimento del G.I.P.].
Cass. pen. n. 5980/1991
L’effetto devolutivo dell’appello non impedisce il riesame e la decisione delle questioni necessariamente connesse ai motivi espressamente formulati, ma tale principio non può trovare applicazione nei rapporti tra il motivo esplicito riflettente la riduzione della misura della pena e l’istanza tendente alla applicazione dell’attenuante prevista dall’art. 48 c.p.m.p. non dedotta nei motivi di appello, che comporterebbe per il giudice il riesame di una attenuante comune e quindi di un punto di decisione specifico ed autonomo rispetto a quello della generica determinazione della pena.
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