Cass. pen. n. 37464 del 2 ottobre 2008
Testo massima n. 1
La Corte di cassazione, anche se il ricorso è proposto dall'imputato, ha il potere-dovere di attribuire al fatto la sua esatta definizione giuridica, senza che ciò comporti violazione del generale principio del divieto di reformatio in peius qualora, per effetto di tale qualificazione, debba escludersi che la prescrizione sia maturata anteriormente alla sentenza di primo grado, così consentendo al giudice di appello di decidere sull'impugnazione relativamente alle statuizioni civili ex art. 578 c.p.p.