14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 8982 del 25 febbraio 2003
Testo massima n. 1
In tema di impugnazioni avverso i provvedimenti cautelari personali [ art. 310 c.p.p. ], il tribunale, quale giudice di appello dei provvedimenti in materia di libertà personale, è tenuto a pronunciarsi unicamente con le formule conclusive proprie del giudizio di merito — conferma o riforma del provvedimento impugnato —, con la conseguenza che non può annullare lo stesso per difetto di motivazione, ma deve, invece, nel rispetto del principio tantum devolutum quantum appellatum, provvedere a completare detta motivazione, integrandola in tutto o in parte.
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