Cass. pen. n. 2039 del 5 marzo 1997

Testo massima n. 1


In tema di pene sostitutive di quella detentiva, il giudice di appello, non investito con i motivi di impugnazione della censura relativa alla mancata applicazione in primo grado della pena sostitutiva, non ha il dovere di esaminare una simile questione, proposta solo in sede di discussione. E ciò in quanto il potere discrezionale di cognizione di ufficio del giudice di appello, previsto dall'art. 597, comma quinto, c.p.p., è limitato a casi tassativi, tra i quali non è menzionata la sostituzione della pena detentiva.

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