Art. 529 – Codice di procedura penale – Sentenza di non doversi procedere
1. Se l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere indicandone la causa nel dispositivo.
2. Il giudice provvede nello stesso modo quando la prova dell'esistenza di una condizione di procedibilità è insufficiente o contraddittoria [537].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 36208/2024
Nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito.
Cass. civ. n. 34475/2024
In tema di revisione non costituisce "prova nuova" rilevante ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. la dedotta mancanza di condizione di procedibilità per un reato che, solo per effetto di una modifica normativa successiva all'irrevocabilità della sentenza di condanna, sia divenuto procedibile a querela.
Cass. civ. n. 32767/2024
In tema di spese di giustizia, è inammissibile l'incidente di esecuzione proposto al fine di ottenere la rideterminazione delle spese processuali liquidate con la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato conseguente ad intervenuta oblazione, dovendo la domanda essere proposta dinanzi al giudice civile nelle forme dell'opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615 cod. proc. civ. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudice penale erroneamente investito della questione è tenuto a dichiarare non luogo a provvedere sull'istanza e non il difetto di giurisdizione, onde non precludere la riproposizione della domanda al giudice civile).
Cass. civ. n. 20574/2024
In tema di impugnazioni, non sussiste l'interesse della parte civile a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che abbia prosciolto l'imputato per improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela, a seguito della riqualificazione giuridica del fatto operata dal giudice di primo grado, che non abbia rilevato la conseguente improcedibilità del reato, nel caso in cui non sia formulata specifica censura relativa alla diversa qualificazione. (Fattispecie in cui il giudice di primo grado aveva riqualificato a norma dell'art. 609-quater cod. pen. il fatto originariamente contestato ai sensi degli artt. 609-bis e 609-quater cod. pen.). Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 ter PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 quater
Cass. civ. n. 14710/2024
E' affetta da nullità assoluta di ordine generale, per violazione del principio del contraddittorio, la sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. per carenza della prescritta condizione di procedibilità del reato, alla luce del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel caso in cui il giudice abbia consentito l'interlocuzione delle parti solo sulla questione della procedibilità, ritenendo irrilevante, poiché tardiva, la modifica dell'imputazione da parte del pubblico ministero, mediante la contestazione di un'aggravante idonea, in astratto, a rendere il reato procedibile d'ufficio. (In motivazione, la Corte ha precisato che, ai fini della pronuncia di proscioglimento, anche per ragioni di rito introdotte da modifiche normative intervenute nel corso del giudizio, il giudice deve tenere conto della contestazione suppletiva di un'aggravante che renda il reato procedibile di ufficio, nonché valutare le sopravvenienze istruttorie acquisite nel corso del giudizio, suscettibili di confortare la plausibilità della contestazione suppletiva medesima).
Cass. civ. n. 13775/2024
In tema di reati divenuti procedibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ove sia decorso il termine previsto dall'art. 85 d.lgs. citato senza che sia stata proposta la querela, il giudice è tenuto, ex art. 129 cod. proc. pen., a pronunciare sentenza di improcedibilità, non essendo consentito al pubblico ministero la modifica dell'imputazione ex art. 517 cod. proc. pen. mediante contestazione di un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di improcedibilità fondata sul rilievo che il contestato furto aggravato dal mezzo fraudolento e dall'aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità era divenuto procedibile a querela).
Cass. civ. n. 29187/2023
medesimo reato – Proscioglimento del concorrente – Efficacia del vincolo nei confronti di persona iscritta nel registro degli indagati per il medesimo reato dopo il proscioglimento del concorrente – Esclusione – Ragioni. In tema di sequestro preventivo impeditivo, il vincolo sul bene, in precedenza adottato nell'ambito di altro procedimento, definito con sentenza di proscioglimento, a carico di un concorrente nel medesimo reato, non ha efficacia nei confronti della persona sottoposta a indagini, titolare del medesimo bene, la cui iscrizione nel registro degli indagati sia avvenuta dopo l'indicata definizione, trattandosi di misura cautelare disposta nell'ambito di procedimento ormai definito, pur se il nuovo fascicolo sia stato formato mediante estrazione di copia degli atti del procedimento "a quo".
Cass. civ. n. 14700/2023
In tema di reati divenuti perseguibili a querela per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 2 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è consentito al pubblico ministero, ove sia decorso il termine per proporre la querela di cui all'art. 85 d.lgs. citato, modificare l'imputazione mediante la contestazione, in udienza, di un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha annullato la decisione di proscioglimento sul rilievo che il tribunale non aveva consentito al pubblico ministero di contestare, in via suppletiva, l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., che avrebbe reso il delitto, avente ad oggetto un bene funzionalmente destinato a pubblico servizio, procedibile d'ufficio, omettendo di valutare le sopravvenienze istruttorie suscettibili di avvalorare la legittimità di tale contestazione suppletiva).
Cass. pen. n. 33885/2010
Il difetto di autorizzazione alla riapertura delle indagini determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione e preclude l'esercizio dell'azione penale per lo stesso fatto di reato, oggettivamente e soggettivamente considerato, da parte del medesimo ufficio del pubblico ministero. (La Corte ha poi precisato che il provvedimento di archiviazione adottato nel regime normativo del codice di rito penale del 1930 non produce l'indicato effetto preclusivo).
Cass. pen. n. 22777/2010
Le sole dichiarazioni rese dall'imputato, privo di documenti e non fotosegnalato, alla polizia giudiziaria in ordine alle proprie generalità non sono sufficienti a fondare con sicurezza l'identificazione dello stesso, incombendo in tal caso alla polizia giudiziaria di procedere ai rilievi di cui all'art. 349, commi secondo e secondo bis, cod. proc. pen.. (Fattispecie di intervenuta sentenza di non doversi procedere perché l'azione penale non doveva essere esercitata per essere ignoto l'autore del reato). (Rigetta, Trib. Firenze, 20 Ottobre 2008).
Cass. pen. n. 26758/2010
L'omessa indicazione, ad opera dell'organo di vigilanza, delle prescrizioni di regolarizzazione in riferimento alla riscontrata violazione in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro non impedisce la procedibilità dell' azione penale. (Annulla con rinvio,Trib.Ascoli Picenos.d.S.B.del Tronto17luglio2009).
Cass. pen. n. 19947/2010
Il principio del "ne bis in idem" europeo, sancito dall'art. 54 della Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, ratificata e posta in esecuzione dall'Italia con L. 30 settembre 1993, n. 388, opera nel diritto interno solo in presenza di una sentenza o di un decreto penale divenuti irrevocabili, non potendo essere considerato preclusivo del giudizio in Italia per i medesimi fatti un provvedimento rapportabile a una decisione di archiviazione emessa dall'autorità giudiziaria straniera, inidonea a definire il giudizio con efficacia di giudicato. (Nel caso di specie, si trattava di un provvedimento dichiarativo dell'improcedibilità dell'azione penale per mancanza di prove del fatto contestato, emesso dall'autorità giudiziaria svizzera). (Rigetta, App. Palermo, 15 Aprile 2009).
Cass. pen. n. 30801/2009
È illegittima la decisione con cui il giudice di pace dichiari - previamente rilevando la mancata produzione del verbale di ricezione della querela attestante la data di presentazione della stessa - non doversi procedere, in ordine ai reati di cui agli art. 594 e 612 cod. pen., per tardività della querela, poichè l'onere della prova dell'intempestività della querela è a carico di chi alleghi l'inutile decorso del termine e spetta allo stesso giudice che dubiti sulla tempestività della querela avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 32, comma secondo, D.Lgs. n. 274 del 2000, che richiama implicitamente la disciplina di cui all'art. 507 cod. proc. pen.. (Annulla con rinvio, Giud.pace Agropoli, 28 maggio 2008).
Cass. pen. n. 24791/2009
L'ordine di cessazione dell'attività rientra tra quelle "specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro" oggetto delle prescrizioni che l'organo di vigilanza può imporre al contravventore allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata (art. 20, comma terzo, D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758). (Fattispecie di inadempimento all'ordine di cessazione dell'esercizio di attività estrattiva di cava di marmo). (Rigetta, Trib. Trapani, 22 Maggio 2008).
Cass. pen. n. 21201/2009
In presenza della causa estintiva della remissione di querela il giudice deve verificare, ex art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., l'esistenza delle condizioni per un proscioglimento nel merito. (Dichiara inammissibile, Giud.pace Mestre, 01 aprile 2008).
Cass. pen. n. 40968/2008
Nella nozione di «sentenza di proscioglimento » di cui all'art. 10, comma secondo, della L. 20 febbraio 2006, n. 46, non rientra la sentenza di non luogo a procedere pronunciata all'esito dell'udienza preliminare, la quale, pertanto, non è soggetta alla disciplina prevista da tale disposizione. (V. Corte cost. n. 26 del 2007 ; Corte cost., ord. n. 4 del 2008).
Cass. pen. n. 34884/2008
La sentenza che dichiara l'improcedibilità per mancanza di querela non può condannare l'imputato al pagamento delle spese di giudizio, perché questa statuizione di condanna presuppone la soccombenza.
Cass. pen. n. 34655/2005
Non può essere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M., di talché nel procedimento eventualmente duplicato dev'essere disposta l'archiviazione oppure, se l'azione sia stata esercitata, dev'essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità. La non procedibilità consegue alla preclusione determinata dalla consumazione del potere già esercitato dal P.M., ma riguarda solo le situazioni di litispendenza relative a procedimenti pendenti avanti a giudici egualmente competenti e non produttive di una stasi del rapporto processuale, come tali non regolate dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza, che restano invece applicabili alle ipotesi di duplicazione del processo innanzi a giudici di diverse sedi giudiziarie, uno dei quali è incompetente.
Cass. pen. n. 12283/2005
Il giudice dell'udienza preliminare, investito della richiesta del P.M. di rinvio a giudizio dell'imputato, non può emettere sentenza di non doversi procedere per la ritenuta sussistenza di una causa di non punibilità senza la previa fissazione della udienza in camera di consiglio. (La Corte ha osservato che l'art. 129 c.p.p. non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l'epilogo proscioglitivo nelle varie fasi e nei diversi gradi del processo - artt. 425, 469, 529, 530 e 531 stesso codice -, ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che, operando in ogni stato e grado del processo, presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio).
Cass. pen. n. 5472/1995
La formula di proscioglimento «per essere rimasti ignoti gli autori del reato» presuppone l'assoluta impossibilità di identificare fisicamente l'imputato e non la difficoltà o l'incertezza di pervenire alla esatta acquisizione delle generalità, perciò non potrà essere adottata dal Gip quando questi ritenga che non vi sia corrispondenza tra le generalità dichiarate e l'identità fisica dell'imputato, dovendosi in questo caso fare applicazione dei principi fissati dall'art. 66 commi primo e secondo c.p.p., secondo i quali l'impossibilità di attribuire le esatte generalità all'imputato non pregiudica il compimento di alcun atto e l'eventuale erronea attribuzione delle stesse deve essere rettificata con la procedura di correzione degli errori materiali.
Cass. pen. n. 5218/1995
La formula di proscioglimento per essere rimasti ignoti gli autori del reato presuppone l'assoluta impossibilità di identificare fisicamente l'imputato e non la difficoltà o l'incertezza di pervenire all'esatta acquisizione delle generalità del predetto. (Nella fattispecie era stato dichiarato non doversi procedere per essere rimasto ignoto l'autore del fatto nei confronti di straniero, imputato del reato di cui all'art. 630 c.p. perché vi erano fondati dubbi sul fatto che le generalità del pervenuto, non identificato a mezzo di documento valido e probante, fossero quelle indicate ed, inoltre, difettava qualsiasi altro elemento per potere pervenire ad una sua effettiva identificazione).