Cass. pen. n. 5218 del 9 maggio 1995

Testo massima n. 1


La formula di proscioglimento per essere rimasti ignoti gli autori del reato presuppone l'assoluta impossibilità di identificare fisicamente l'imputato e non la difficoltà o l'incertezza di pervenire all'esatta acquisizione delle generalità del predetto. (Nella fattispecie era stato dichiarato non doversi procedere per essere rimasto ignoto l'autore del fatto nei confronti di straniero, imputato del reato di cui all'art. 630 c.p. perché vi erano fondati dubbi sul fatto che le generalità del pervenuto, non identificato a mezzo di documento valido e probante, fossero quelle indicate ed, inoltre, difettava qualsiasi altro elemento per potere pervenire ad una sua effettiva identificazione).

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