Art. 528 – Codice di procedura penale – Lettura del verbale in camera di consiglio
1. Qualora sia necessaria la lettura del verbale di udienza redatto con la stenotipia ovvero l'ascolto o la visione di riproduzioni fonografiche o audiovisive di atti del dibattimento, il giudice sospende la deliberazione e procede in camera di consiglio [127] alle operazioni necessarie [483 2], con l'assistenza dell'ausiliario [126] ed eventualmente del tecnico incaricato della documentazione [138].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. pen. n. 514/2009
Non è causa di nullità o di altra sanzione processuale il tardivo deposito della trascrizione delle fonoregistrazioni effettuate nel corso del dibattimento. (Nella specie, il deposito delle trascrizioni delle fonoregistrazioni delle deposizioni testimoniali era avvenuto dopo il deposito della sentenza e della scadenza del relativo termine di impugnazione, presenti in atti i soli verbali redatti in forma riassuntiva senza che su tale modalità di redazione vi fosse stato il consenso delle parti). (Rigetta, App. Napoli, 19/05/2009).