12 Mag Art. 528 — Lettura del verbale in camera di consiglio
Posted at 15:54h
in Codice procedura penale
Fonti > Codice di procedura penale > Libro Settimo – Giudizio > Titolo III – Sentenza > Capo I – Deliberazione
1. Qualora sia necessaria la lettura del verbale di udienza redatto con la stenotipia ovvero l’ascolto o la visione di riproduzioni fonografiche o audiovisive di atti del dibattimento, il giudice sospende la deliberazione e procede in camera di consiglio [ 127 ] alle operazioni necessarie [ 483 2], con l’assistenza dell’ausiliario [ 126 ] ed eventualmente del tecnico incaricato della documentazione [ 138 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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