12 Mag Art. 126 — Assistenza al giudice
1. Il giudice, in tutti gli atti ai quali procede, è assistito dall’ausiliario [ 135 ] a ciò designato a norma dell’ordinamento, se la legge non dispone altrimenti .
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”22″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 26470/2014
Non è incompatibile ad assumere l’ufficio di testimone l’esperto di neuropsichiatria infantile che abbia precedentemente partecipato all’assunzione delle sommarie informazioni rese al P.M. dal minorenne offeso dal reato, trattandosi di professionista esterno non inquadrabile nella categoria degli ausiliari, in cui possono essere ricompresi solo i soggetti o i collaboratori dell’autorità giudiziaria appartenenti all’amministrazione della giustizia.
Cass. pen. n. 49184/2003
Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse della persona offesa dal reato deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’apposito albo, non muniti, a tal fine, di procura speciale ad hoc ai sensi dell’art. 126 c.p.p.; a tal fine è infatti sufficiente la nomina avvenuta secondo le formalità previste dall’art. 101, comma primo c.p.p. e 96, comma secondo c.p.p.
Cass. pen. n. 25053/2002
In tema di esame a distanza dei collaboratori di giustizia, mediante il sistema della «videoconferenza», l’assenza nel luogo ove si trova la persona sottoposta all’esame di un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza, designato da questi o dal presidente del collegio, non comporta la inutilizzabilità della prova né una nullità assoluta di cui agli artt. 178 e 179 c.p.p., bensì una mera irregolarità o comunque una nullità relativa non più deducibile, ai sensi dell’art. 182 c.p.p., dopo il compimento dell’atto. [Fattispecie in cui un collaboratore era stato sentito a distanza mentre si trovava negli Stati Uniti, con la presenza nel sito remoto di un funzionario di polizia locale, secondo le disposizioni vigenti in quel Paese].
Cass. pen. n. 3352/1998
Non sussiste nullità, conformemente al principio di tassatività, con riferimento a verbali di udienza di convalida dell’arresto – e della consecutiva ordinanza – redatti e sottoscritti dal solo magistrato e non dall’ausiliario che lo deve assistere e sia rimasto tuttavia assente, sicché la mancata compilazione del verbale da parte di quest’ultimo costituisce una mera irregolarità formale.
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