Art. 135 – Codice di procedura penale – Redazione del verbale
1. Il verbale è redatto dall'ausiliario che assiste il giudice [126].
2. Quando il verbale è redatto con la stenotipia o altro strumento idoneo, il giudice autorizza l'ausiliario che non possiede le necessarie competenze a farsi assistere da personale tecnico, anche esterno all'amministrazione dello Stato.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. pen. n. 5892/2015
Non sussiste alcuna nullità o inutilizzabilità del verbale di udienza dibattimentale nel caso in cui il giudice abbia disposto la redazione dello stesso in forma riassuntiva, sebbene non ricorressero le condizioni di cui all'art. 140 c.p.p., ed in mancanza del consenso espresso dalle parti ai sensi dell'art. 559, comma secondo, c.p.p., perché si tratta di inosservanza che non rientra tra le ipotesi tassativamente previste dall'art. 142, c.p.p., o da altre disposizioni presidiate da sanzione processuale.
Cass. pen. n. 19487/2014
In tema di documentazione degli atti, bisogna distinguere il verbale riassuntivo che deve necessariamente essere sottoscritto a pena di nullità ai sensi dell'art. 142 cod. proc. pen dall'ausiliario del giudice, dalla trascrizione stenotipica delle udienze o dal testo delle relative registrazioni, i quali costituiscono documenti che devono essere uniti agli atti del processo insieme ai nastri; in questo ultimo caso, la omessa sottoscrizione da parte del tecnico non è prevista a pena di nullità anche perché è sempre possibile procedere ad una rilettura o trascrizione dei nastri allegati agli atti.
Cass. pen. n. 31307/2004
In tema di documentazione degli atti, è nullo - e la nullità si estende alla pronuncia della sentenza successiva - il verbale redatto in forma stenotipica da un tecnico autorizzato, che non l'abbia sottoscritto, nella sua qualità, limitatamente alla redazione ed eventuale trascrizione dell'atto, di pubblico ufficiale.
Cass. pen. n. 40117/2003
In tema di documentazione degli atti, allorché il verbale è redatto in forma stenotipica ed alla sua formazione non abbia provveduto l'ausiliario del giudice, ma un tecnico autorizzato, è sufficiente che esso sia sottoscritto da chi lo ha redatto, non essendo necessaria anche la sottoscrizione da parte dell'ausiliario, atteso che il tecnico assume, limitatamente alla redazione e trascrizione dell'atto, la qualifica di pubblico ufficiale.
Cass. pen. n. 5386/1994
Non sussiste la preclusione di cui all'art. 222, lett. e), c.p.p., nei confronti di chi abbia svolto le funzioni di tecnico previste dall'art. 135, comma 2, c.p.p., cioè di assistente dell'ausiliario e non del giudice e venga successivamente incaricato di effettuare la trascrizione della registrazione.