14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 5386 del 10 maggio 1994
Testo massima n. 1
Il verbale di dibattimento è nullo solo se la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto manchi nell’ultima pagina, e non anche quando non sia sottoscritto su ogni foglio, non essendo prevista tra le cause di nullità l’inosservanza di tutte le formalità indicate dall’art. 137 c.p.p.
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Testo massima n. 2
L’aggravante prevista dall’art. 416 bis, comma 4, c.p. si comunica ai compartecipi dell’associazione criminosa solo se essi ne abbiano conoscenza o la ignorino colpevolmente o la ritengano inesistente per errore determinato da colpa. La prova di tale conoscenza o conoscibilità, vertente su fatto inerente alla sfera interiore del soggetto, può essere fornita anche per deduzioni logiche sulla base del materiale probatorio acquisito.
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