Cass. pen. n. 49184 del 22 dicembre 2003
Testo massima n. 1
Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse della persona offesa dal reato deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'apposito albo, non muniti, a tal fine, di procura speciale ad hoc ai sensi dell'art. 126 c.p.p.; a tal fine è infatti sufficiente la nomina avvenuta secondo le formalità previste dall'art. 101, comma primo c.p.p. e 96, comma secondo c.p.p.