Cass. pen. n. 5835 del 12 febbraio 2010

Testo massima n. 1


Non viola il divieto della "reformatio in peius" il giudice di appello che, richiesto dell'applicazione della continuazione tra più reati per uno dei quali è stata pronunciata sentenza di condanna a pena sospesa, revochi, nel riconoscere la continuazione, il beneficio già concesso.

Normativa correlata