14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 5835 del 12 febbraio 2010
Posted at 15:23h
in Massimario
Testo massima n. 1
Non viola il divieto della “reformatio in peius” il giudice di appello che, richiesto dell’applicazione della continuazione tra più reati per uno dei quali è stata pronunciata sentenza di condanna a pena sospesa, revochi, nel riconoscere la continuazione, il beneficio già concesso.
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