Avvocato.it

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 9546 del 11 settembre 1995

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 9546 del 11 settembre 1995

Testo massima n. 1

Il divieto della reformatio in peius riguarda il dispositivo della sentenza di appello e non si riferisce anche alla motivazione, potendo il giudice di secondo grado fornire una spiegazione logico-giuridica diversa da quella prospettata dal pubblico ministero nei motivi di appello. Difatti – poiché ai sensi dell’art. 597 c.p.p. al giudice di secondo grado è attribuita la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti – deve ritenersi che, una volta investito della cognizione sul punto, il giudice d’appello non sia tenuto in motivazione ad adeguarsi alle argomentazioni prospettate dal P.M. impugnante, ma possa pervenire allo stesso risultato da questi richiesto sulla base di argomentazioni logico-giuridiche diverse.

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze