14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 9546 del 11 settembre 1995
Testo massima n. 1
Il divieto della reformatio in peius riguarda il dispositivo della sentenza di appello e non si riferisce anche alla motivazione, potendo il giudice di secondo grado fornire una spiegazione logico-giuridica diversa da quella prospettata dal pubblico ministero nei motivi di appello. Difatti – poiché ai sensi dell’art. 597 c.p.p. al giudice di secondo grado è attribuita la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti – deve ritenersi che, una volta investito della cognizione sul punto, il giudice d’appello non sia tenuto in motivazione ad adeguarsi alle argomentazioni prospettate dal P.M. impugnante, ma possa pervenire allo stesso risultato da questi richiesto sulla base di argomentazioni logico-giuridiche diverse.
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