14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 6025 del 9 febbraio 2017
Testo massima n. 1
Non viola il divieto di “reformatio in peius” l’applicazione da parte del giudice d’appello di una pena pecuniaria di specie diversa e meno grave, pur se quantificata in misura superiore rispetto alla pena originaria, in quanto il divieto di “reformatio in peius” concerne l’irrogazione di una “pena più grave per specie o quantità”, laddove l’uso della congiunzione avversativa “o” implica che l’indice di gravità della “quantità” vada riferito alle pene della stessa specie e non alle categorie disomogenee di pene di specie diversa. [ In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione che, in un’ipotesi di continuazione, per effetto dell’assoluzione dell’imputato dal reato base più grave, punito con la multa, aveva rideterminato la pena per la residua imputazione, costituita da fattispecie contravvenzionali, applicando l’arresto e l’ammenda, quest’ultima quantificata in misura notevolmente superiore rispetto all’entità della multa originaria ].
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