Cass. pen. n. 13281 del 17 novembre 1999

Testo massima n. 1


In tema di cognizione del giudice di appello, nella locuzione «punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi preposti» di cui all'art. 597 primo comma, c.p.p. debbono ricomprendersi non solo i «punti della decisione» in senso stretto, e cioè le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione nell'ambito della decisione relativa ad un determinato reato, ma anche quelle riguardanti capi della sentenza che sebbene non investiti in via diretta con i motivi — che riguardano altro reato — risultino tuttavia legati con i primi da un vincolo di connessione essenziale logico-giuridica. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto esistente la connessione logico-giuridica tra la statuizione di responsabilità impugnata con l'appello e riguardante il delitto di uso di patente falsificata, e il punto relativo alla contravvenzione di guida senza patente; ha pertanto ritenuto la Corte che l'imputato, contestando la responsabilità in ordine al primo reato sotto il profilo dell'insussistenza di fatto, necessariamente contestava anche di aver guidato sprovvisto di valida patente di guida. Conseguentemente, risultando implicitamente investita anche in relazione alla contravvenzione, la Corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione).

Normativa correlata