14 Mag Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 1 del 28 giugno 2000
Testo massima n. 1
In tema di giudizio abbreviato, pur mancando nell’art. 599 c.p.p. una disposizione analoga a quella dell’art. 442, terzo comma, stesso codice, anche la sentenza emessa a conclusione del giudizio di appello tenutosi con le forme camerali deve essere notificata all’imputato non comparso, a norma degli artt. 127, settimo comma, e 128 stesso codice, e dalla data della notificazione decorre il termine per impugnare.
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Testo massima n. 2
Poiché la cosa giudicata si forma sui capi della sentenza [ nel senso che la decisione acquista il carattere dell’irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell’imputato rispetto a uno dei reati attribuitigli ], e non sui punti di essa, che possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all’effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni, in caso di condanna la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell’imputato fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non basta a far acquistare alla relativa statuizione l’autorità di cosa giudicata, quando per quello stesso capo l’impugnante abbia devoluto al giudice l’indagine riguardante la sussistenza di circostanze e la quantificazione della pena, sicché la res iudicata si forma solo quando tali punti siano stati definiti e le relative decisioni non siano censurate con ulteriori mezzi di gravame. Ne consegue che l’eventuale causa di estinzione del reato deve essere rilevata finché il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce. [ Fattispecie relativa a prescrizione del reato ].
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