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Art. 599 — Decisioni in camera di consiglio

Art. 599 — Decisioni in camera di consiglio

1. Quando l’appello ha esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o l’applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, di sanzioni sostitutive, della sospensione condizionale della pena o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, la corte provvede in camera di consiglio con le forme previste dall’articolo 127.

2. L’udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell’imputato che ha manifestato la volontà di comparire [ 486 ].

3. Nel caso di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, il giudice assume le prove in camera di consiglio, a norma dell’articolo 603, con la necessaria partecipazione del pubblico ministero e dei difensori. Se questi non sono presenti quando è disposta la rinnovazione, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che copia del provvedimento sia comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori .

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 7425/2018

In tema di decisioni assunte dalla Corte di appello in camera di consiglio [nella specie, impugnazione di sentenza resa all’esito di giudizio abbreviato], il termine a comparire è quello di venti giorni stabilito dall’art. 601 comma 3, cod. proc. pen. dovendosi ritenere che questa norma, per la sua collocazione e per il suo contenuto specifico, disciplini in via generale, quanto agli atti preliminari, lo svolgimento del giudizio di impugnazione, sia per il dibattimento, sia per le forme camerali, riguardando il rinvio all’art. 127 cod. proc. pen., di cui dall’art. 599, comma 1 dello stesso codice, il solo svolgimento dell’udienza camerale e non anche il più breve termine di comparizione.

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Cass. pen. n. 18620/2017

È affetta da vizio di motivazione, per mancato rispetto del canone di giudizio “al di là di ogni ragionevole dubbio”, la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell’imputato, in riforma di una sentenza assolutoria emessa all’esito di un giudizio abbreviato non condizionato, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, senza che nel giudizio di appello si sia proceduto all’esame delle persone che abbiano reso tali dichiarazioni. [In motivazione, la S.C. ha affermato che la decisione liberatoria di primo grado travalica ogni pretesa esigenza di automatica “simmetria” tra primo e secondo grado di giudizio, imponendo in appello il ricorso al metodo di assunzione della prova caratterizzato da oralità e immediatezza, in quanto incontestabilmente più affidabile per l’apprezzamento degli apporti dichiarativi].

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Cass. pen. n. 10509/2017

In tema di giudizio di appello, una volta che l’imputato lamenti con l’atto di gravame la mancanza di prova in ordine alla sussistenza in uno o più elementi costitutivi del reato, nessun rilievo può avere il fatto che, nel corso del giudizio di primo grado, detta mancanza di prova non sia stata espressamente contestata dall’imputato, nessuna preclusione in tal senso prevedendo le norme [ferma restando, ovviamente, la necessità di impugnare il relativo punto della sentenza], e non essendo previsto, nell’ordinamento processuale penale, un onere probatorio a carico dell’imputato modellato sui principi propri del processo civile. [Fattispecie di omesso versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni dei dipendenti – di cui all’art.10-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000 nel testo vigente prima delle modifiche apportate dall’art.7 del D.Lgs. n. 158 del 2015 che ha esteso la penale rilevanza della condotta, anteriormente limitata alle sole ritenute “certificate”, anche alle ritenute “dovute” sulla base della dichiarazione annuale di sostituto di imposta – nella quale la Corte ha escluso che la mancata contestazione da parte dell’imputato, nel corso del giudizio di primo grado, dell’avvenuto rilascio della certificazione, esonerasse per ciò solo la Pubblica Accusa dall’onere di prova e il giudice dell’appello dal relativo accertamento].

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Cass. pen. n. 10840/2012

Nel giudizio di appello instaurato a seguito dell’impugnazione della sentenza emessa nel giudizio abbreviato l’impedimento a comparire del difensore dell’imputato non può dare luogo al rinvio dell’udienza camerale, in quanto quest’ultima è espressamente disciplinata dagli artt. 599 e 127 cod. proc. pen., con conseguente inapplicabilità dell’art. 420 ter, comma quinto.

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Cass. pen. n. 4694/2012

Nel giudizio d’appello avverso la sentenza pronunciata all’esito del rito abbreviato la richiesta di partecipazione da parte dell’imputato impedito può essere tratta anche da “facta concludentia” da cui possa desumersi la sua inequivoca manifestazione di volontà di comparire all’udienza camerale.

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Cass. pen. n. 35399/2010

La mancata traduzione all’udienza camerale d’appello, perché non disposta o non eseguita, dell’imputato che abbia tempestivamente manifestato in qualsiasi modo la volontà di comparire e che si trovi detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale, determina la nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale e della relativa sentenza.
Nel giudizio camerale d’appello l’imputato, detenuto o comunque soggetto a misure limitative della libertà personale, ha diritto di richiedere al giudice competente l’autorizzazione a recarsi in udienza o di essere ivi accompagnato o tradotto e, in difetto di quest’ultima o in caso di rigetto della medesima da parte del giudice competente, a fronte della tempestiva richiesta dell’imputato di presenziarvi, v’è l’obbligo del giudice d’appello procedente, a pena di nullità assoluta, di disporne la traduzione, essendo inibita la celebrazione del giudizio in sua assenza.

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Cass. pen. n. 4976/2010

È legittima la sentenza, pronunciata dopo l’entrata in vigore dell’art. 2, comma primo, lett. i], D.L. 23 maggio 2008, n. 92 che ha abrogato i commi quarto e quinto, dell’art. 599, c.p.p., con la quale il giudice d’appello, su accordo delle parti perfezionatosi prima dell’entrata in vigore della norma abrogatrice, ha accolto i motivi d’impugnazione, in tutto o in parte e con rinuncia agli altri eventuali motivi.

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Cass. pen. n. 3391/2010

Dopo la definizione concordata della pena in appello a norma dell’art. 599, comma quarto, c.p.p. non può essere dedotta l’estinzione del reato per prescrizione, tanto nel caso in cui il relativo termine sia decorso prima della pronuncia del giudice di appello, quanto in quello in cui sia decorso successivamente ad essa.

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Cass. pen. n. 27842/2009

Nel giudizio camerale d’appello disciplinato dall’art. 599 c.p.p. l’adesione del difensore all’astensione dalle udienze non può costituire causa di rinvio, né sotto il profilo del «legittimo impedimento» né sotto quello [esclusa l’invocabilità del diritto di sciopero] dell’esercizio di un «diritto di libertà» riconducibile, come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 171 del 1996, al diritto di associazione di cui all’art. 18 della Costituzione.

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Cass. pen. n. 5332/2008

È illegittima la decisione del giudice di appello, che, a fronte dell’accordo delle parti di cui all’art. 599, comma quarto c.p.p., subordinato alla concessione dei benefici di legge ovvero anche solo accompagnato dalla richiesta degli stessi, accolga detto accordo solo in ordine alla pena concordata senza concedere i benefici suddetti, non potendo il giudice fuoriuscire dall’alternativa tra l’accogliere il patto nella sua integrità, ove legittimo, ed il procedere con il rito ordinario prescindendo dal concordato.

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Cass. pen. n. 25199/2007

In tema di definizione concordata della pena in appello, la rinuncia dell’imputato ai motivi di impugnazione ben può ricomprendere anche le doglianze relative alla costituzione di parte civile.

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Cass. pen. n. 39952/2006

In tema di patteggiamento in appello, è inammissibile il ricorso in cassazione che deduca la carenza o insufficienza della motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p., allorquando la rinuncia ai motivi in punto di responsabilità comporta, per l’effetto devolutivo, che il giudice sia investito dei soli motivi non rinunciati, che riguardano il regime sanzionatorio; resta comunque in capo al giudice l’obbligo di verificare che non sussistano le condizioni che impongano il proscioglimento dell’imputato, e di tale adempimento ben può dare conto con motivazione sintetica. [Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che tale requisito sia soddisfatto dalla sentenza che affermi «Non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 129 c.p.p.»].

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Cass. pen. n. 2711/2006

E’ legittima la decisione con cui il giudice di appello nel rigettare la richiesta di pena patteggiata, ai sensi dell’art. 599, comma quarto, c.p.p. — formulata nella fase introduttiva del giudizio dal difensore munito di procura speciale, in contumacia dell’imputato ritualmente citato — non disponga il rinvio del dibattimento e una nuova citazione a comparire dell’imputato, in quanto, in tal caso, la previsione di cui all’art. 599, comma quinto, c.p.p. deve essere coordinata con quella di cui all’art. 602, comma secondo, c.p.p., per la quale il giudice, ove non accolga l’istanza di patteggiamento, dispone per la prosecuzione del dibattimento.

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Cass. pen. n. 36638/2005

In tema di pena concordata tra le parti in sede di appello ai sensi dell’art. 509, comma 4, c.p.p., nell’ipotesi che l’accordo sia subordinato alla concessione della sospensione condizionale della pena al giudice che non ritenga concedibile il beneficio non è consentita altra via se non quella di procedere con le forme ordinarie, senza dar luogo al concordato. [ Mass. redaz. ].

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Cass. pen. n. 18996/2005

Nel c.d. «patteggiamento della pena in appello» ai sensi dell’art. 599, comma 4, c.p.p., le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato — salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata — da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione. [ Mass. redaz. ].

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Cass. pen. n. 36028/2004

In tema di c.d. “patteggiamento in appello”, il giudice, pur essendo indubbiamente tenuto a rilevare l’eventuale sussistenza di condizioni che impongano il proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129 c.p.p., non è tuttavia tenuto, nell’accogliere la richiesta delle parti, a motivare circa la mancata adozione di siffatta pronuncia in quanto, a causa dell’effetto devolutivo, una volta che lo stesso imputato abbia rinunciato ai motivi d’impugnazione, la cognizione del giudice d’appello è limitata esclusivamente ai motivi non rinunciati, relativi al regime sanzionatorio.

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Cass. pen. n. 22689/2004

Non costituisce causa di incompatibilità e di ricusazione il fatto che il giudice, nei confronti di imputati dello stesso reato, abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza d’appello emessa ai sensi dell’art. 599, comma 4, c.p.p. [c.d. «patteggiamento in appello»], quando detta sentenza, secondo quanto ricavabile dalla relativa motivazione, non contenga alcuna valutazione sulla responsabilità di terzi.

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Cass. pen. n. 22308/2004

L’impedimento del difensore a comparire, mentre può essere causa di rinvio dell’udienza nel giudizio abbreviato di primo grado [sia che questo si svolga in camera di consiglio che in pubblica udienza], in virtù del richiamo operato dall’art. 441, comma primo, c.p.p. alle disposizioni previste per l’udienza preliminare, ivi comprese quelle di cui all’art. 420 ter stesso codice [da riguardarsi come sicuramente compatibili con la natura del giudizio abbreviato], non può, invece, dar luogo a rinvio dell’udienza camerale fissata per la discussione dell’appello, ai sensi del combinato disposto degli artt. 443, comma quarto, e 599 c.p.p., sui quali non hanno inciso, sotto il profilo che qui interessa, nè la legge di riforma del giudizio abbreviato 16 dicembre 1999 n. 479 nè quelle successive, per cui rimane valido il principio secondo cui l’udienza camerale d’appello può essere rinviata, ai sensi del citato art. 599, comma primo[nella parte in cui richiama l’art. 127 c.p.p.] e comma secondo, solo se sussiste un legittimo impedimento dell’imputato il quale abbia chiesto di essere sentito personalmente o abbia manifestato la volontà di comparire.

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Cass. pen. n. 35557/2003

In tema di «patteggiamento in appello», il giudice, nell’accogliere la richiesta avanzata a norma dell’art. 599, quarto comma, c.p.p., non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per taluna delle cause previste dall’art. 129 c.p.p., in quanto a causa dell’effetto devolutivo, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di impugnazione, la sua cognizione è limitata esclusivamente ai motivi non rinunciati [nella specie, il motivo non rinunciato era attinente alla misura della pena].

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Cass. pen. n. 35108/2003

In tema di c.d. patteggiamento in appello il giudice d’appello nell’accogliere la richiesta avanzata a norma dell’art. 599, comma 4, c.p.p., non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per taluna delle cause previste dall’art. 129 c.p.p. né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità della prova, in quanto a causa dell’effetto devolutivo, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi d’impugnazione, la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tra l’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato art. 599 c.p.p.

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Cass. pen. n. 34244/2003

L’istituto del cosiddetto «patteggiamento in appello» di cui all’art. 599 c.p.p. non è ammissibile al giudizio speciale disciplinato dagli artt. 444 ss. c.p.p., che per la sua specificità, è caratterizzato da regole del tutto atipiche rispetto a quelle del procedimento ordinario. Ne consegue che ad esso, in assenza di espresso rinvio, non è estensibile la disposizione di favore stabilita dall’art. 445, secondo comma, c.p.p., in base alla quale la sentenza di cui all’art. 444, secondo comma, c.p.p. non può essere titolo valido per la revoca della sospensione condizionale in precedenza concessa.

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Cass. pen. n. 16965/2003

In tema di concordato in appello, allorché le parti abbiano, ex art. 599, comma 4, c.p.p., patteggiato sulla determinazione dell’entità della pena, previa rinuncia a tutti gli altri motivi di appello, il giudice dell’appello non ha alcun obbligo di motivare in ordine alle questioni rinunciate riguardanti nullità rilevabili di ufficio e inutilizzabilità di elementi di prova, posto che i motivi con i quali esse sono state dedotte sono stati espressamente oggetto di rinuncia delle parti e, quindi, non essendogli più devoluti, non possono formare oggetto della relativa pronuncia.

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Cass. pen. n. 11756/2003

Per la manifestazione della volontà di comparire all’udienza, di cui al secondo comma dell’art. 599 c.p.p. non è necessaria una richiesta formale di audizione, essendo sufficiente che la volontà sia esternata in qualsiasi modo, purché anteriormente all’inizio dell’udienza della quale si chiede il rinvio. La dichiarazione relativa, una volta effettuata, ancorché per mezzo del difensore [ai sensi del quarto comma dell’art. 100 c.p.p.], per una determinata udienza, conserva i suoi effetti anche per quella cui il procedimento sia eventualmente rinviato a nuovo ruolo, con la conseguenza che, se quest’ultima udienza venga comunque celebrata senza la presenza dell’imputato, deve ritenersi la nullità di tutti gli atti e della sentenza, ai sensi dell’art. 178, lett. c], c.p.p.. [Fattispecie in cui l’imputato, agli arresti domiciliari, non era stato tradotto all’udienza successiva, alla quale era stato rinviato il processo per impedimento a comparire dell’imputato e del difensore, nonostante risultasse presentata istanza di partecipazione al dibattimento, depositata dal difensore].

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Cass. pen. n. 43535/2002

Il giudice competente per l’esecuzione, nell’ipotesi di sentenza emessa a norma dell’art. 599, comma 4, c.p.p., il cui tema di indagine e di decisione è circoscritto nell’ambito dei motivi non rinunciati, deve essere individuato caso per caso in relazione all’effettivo contenuto della deliberazione, nel senso che, qualora la decisione sia stata riformata soltanto in ordine alla misura della pena la competenza appartiene al giudice di primo grado, mentre spetta al giudice d’appello quando, per effetto dell’accordo delle parti, siano state riconosciute circostanze attenuanti o siano state escluse circostanze aggravanti ovvero sia stato modificato il giudizio di comparazione o sia stata applicata la continuazione tra più reati.

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Cass. pen. n. 8687/2002

In tema di pena concordata tra le parti in sede di appello ai sensi dell’art. 599, comma 4, c.p.p., nell’ipotesi che l’accordo sia subordinato alla concessione della sospensione condizionale della pena al giudice che non ritenga concedibile il beneficio non è consentita altra via se non quella di procedere con le forme ordinarie, senza dar luogo al concordato. [Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con cui la Corte aveva applicato la pena concordata omettendo di dichiarare la stessa condizionalmente sospesa].

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Cass. pen. n. 209/2002

L’imputato detenuto, in qualunque istituto si trovi ristretto, il quale abbia tempestivamente manifestato la volontà di comparire nel giudizio camerale di appello disciplinato dagli artt. 127 e 599 c.p.p., ha diritto di presenziare all’udienza, sicché ne deve essere disposta ed eseguita la traduzione, a pena di nullità assoluta e insanabile ai sensi degli artt. 178 lett. c] e 179 c.p.p., difettando, in caso contrario, una vocatio in ius idonea ad instaurare validamente il contraddittorio.

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Cass. pen. n. 40767/2001

In tema di c.d. «patteggiamento in appello», l’imputato non può riproporre in sede di legittimità questioni, ancorché rilevabili d’ufficio, che abbiano formato oggetto di motivi di appello ai quali, con la richiesta e la successiva definizione del giudizio di appello a norma dell’art. 599, comma 4, c.p.p., ha rinunciato.

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Cass. pen. n. 14151/2001

Attese le profonde differenze tra il c.d. «patteggiamento in appello», previsto dall’art. 599, comma 4, c.p.p. [nel testo novellato dall’art. 1 della legge 19 gennaio 1999 n. 14], e quello ordinario disciplinato dagli artt. 444 ss. c.p.p., è da escludere che nel primo di essi possa trovare applicazione la regola dettata dal terzo comma del citato art. 444 secondo cui il giudice deve respingere la richiesta di applicazione della pena qualora, avendo la parte esplicitamente subordinato la sua efficacia alla concessione della sospensione condizionale, non ritenga di concedere tale beneficio. Il giudice d’appello, quindi, pur quando le parti, oltre ad essersi accordate su di una rideterminazione della pena [con rinuncia agli altri eventuali motivi], abbiano anche avanzato richiesta di sospensione condizionale, può limitarsi a ratificare soltanto l’accordo sulla pena senza concedere il beneficio, fermo restando che tale mancata concessione deve risultare comunque adeguatamente motivata, anche con riguardo al giudizio prognostico richiesto dalla legge.

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Cass. pen. n. 20944/2001

Analogamente a quanto accade per la definizione di procedimento mediante sentenza di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p., anche nel giudizio d’appello definito ai sensi dell’art. 599, comma 4, c.p.p., nel quale le parti abbiano dichiarato di concordare sulla determinazione della pena, il giudice, richiesto di definizione del procedimento mediante sentenza che accolga la proposta concordata, dopo aver escluso sulla base degli atti che debba essere pronunciato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p., in relazione alla fattispecie sottoposta al suo esame, non può nella fase in cui valuta, nelle sue componenti, l’accordo raggiunto dalle parti per l’applicazione della pena, essere restituito nell’esercizio di un potere che ha già consumato; ne consegue che anche l’indicazione nel patto di circostanze attenuanti generiche, vale solo per la determinazione della pena da infliggere in concreto e non già per farne conseguire anche la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, non essendo consentita l’utilizzazione dell’accordo medesimo per finalità incompatibili con il suo contenuto e con gli scopi alla cui realizzazione era preordinato.

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Cass. pen. n. 1/2000

In tema di giudizio abbreviato, pur mancando nell’art. 599 c.p.p. una disposizione analoga a quella dell’art. 442, terzo comma, stesso codice, anche la sentenza emessa a conclusione del giudizio di appello tenutosi con le forme camerali deve essere notificata all’imputato non comparso, a norma degli artt. 127, settimo comma, e 128 stesso codice, e dalla data della notificazione decorre il termine per impugnare.

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Cass. pen. n. 7379/2000

È illegittima la sentenza di appello che disattenda la censura proposta dall’imputato, concernente la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena, applicata di ufficio dal giudice di primo grado, motivata con il rilievo della riferibilità del beneficio a pena pecuniaria derivante dalla sostituzione di corrispondente pena detentiva, sussistendo l’interesse alla sua eliminazione.

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Cass. pen. n. 4946/2000

Alla rinuncia ai motivi di appello ai sensi dell’art. 599 c.p.p. consegue la inammissibilità del ricorso per cassazione fondato sulla riproposizione degli stessi motivi che sono stati oggetto del patteggiamento in appello. [Nella specie la Corte ha dichiarato inammissibile l’impugnazione relativa alla violazione dell’art. 178 c.p.p. per non avere il difensore ricevuto notifica in merito alla trattazione del processo di primo grado, già dedotta come motivo di appello].

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Cass. pen. n. 5893/2000

Allorché l’appellante concorda con il procuratore generale la misura della pena, ai sensi dell’articolo 599, comma quarto, c.p.p., rinunciando a tutti gli altri motivi di impugnazione, non può poi dolersi della omessa o illogica motivazione in ordine ai motivi oggetto della rinuncia. Ed invero, la rinuncia ad alcuni dei motivi d’appello ha per effetto di ridurre l’effetto devolutivo dell’appello ai motivi residui non rinunciati, con l’ulteriore conseguenza di precludere, ai sensi del terzo comma dell’articolo 606 c.p.p., la deduzione in sede di legittimità dei motivi rinunciati, a meno che non riguardino questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del processo ex articolo 609, comma secondo, c.p.p.

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Cass. pen. n. 388/2000

In tema di appello, con riferimento alla decisione assunta in camera di consiglio, il rinvio dell’udienza è possibile solo in presenza di un legittimo impedimento dell’imputato quando questi abbia però manifestato la volontà di comparire. [Sotto quest’ultimo profilo la Corte non ha ritenuto adeguata e sufficiente la mera richiesta di rinvio avanzata dal difensore, poiché in tal modo non si sarebbe espressa in modo incontrovertibile la volontà di comparire da parte dell’imputato].

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Cass. pen. n. 13484/1999

All’istituto del patteggiamento in appello di cui all’art. 599 c.p.p. [ed all’istituto provvisorio del patteggiamento in Cassazione di cui all’art. 3 della legge 19 gennaio 1999 n. 14] non è estensibile la disposizione di favore stabilita dall’art. 445 c.p.p. per il patteggiamento in primo grado di cui agli artt. 444 e segg. c.p.p., secondo cui la sentenza che applica la pena su richiesta delle parti non comporta la applicazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza, fatta eccezione per la confisca. Infatti l’esclusione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza è strettamente connessa al carattere di premialità attribuito dal legislatore al patteggiamento di cui all’art. 444, come contropartita alla economia processuale che la scelta delle parti consente. Al patteggiamento in secondo grado non è collegato alcun profilo premiale: né la riduzione sino ad un terzo della pena principale, né la esclusione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza, né l’estinzione del reato se entro i termini previsti l’imputato non ne commette un altro. Mancando la eadem ratio tra i due istituti non è possibile estendere a questo i benefici previsti a favore dell’imputato per il patteggiamento in primo grado. Tutto al più nel patteggiamento di secondo grado le parti possono concordare la determinazione non solo della pena principale, ma anche di quelle accessorie, purché sempre entro i limiti edittali previsti.

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Cass. pen. n. 9563/1999

Nel giudizio camerale in grado di appello [art. 599 c.p.p.], l’imputato detenuto in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice che procede non ha diritto di essere presente all’udienza ma può soltanto richiedere di essere sentito dal magistrato di sorveglianza della circoscrizione del luogo di detenzione; né, per tale audizione, la normativa vigente prevede — al contrario di quanto accade nel procedimento camerale de libertate — che sia dato avviso al difensore: il magistrato di sorveglianza, infatti, si limita a raccogliere le dichiarazioni dell’imputato destinate ad essere successivamente valutate nel giudizio, ed in tale sede il difensore può svolgere eventuali osservazioni e difese. [In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso con il quale l’imputato aveva dedotto la nullità per non essere stato tradotto in udienza nonostante l’espressa richiesta di presenziarvi e per essere stato sentito dal magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione in assenza del difensore, non avvisato].

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Cass. pen. n. 1824/1999

Poiché la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art. 599, comma quarto, c.p.p., presuppone un giudizio di congruità della pena proposta dalle parti e una valutazione che non può essere considerata meramente confermativa della decisione di primo grado, in caso di c.d. patteggiamento in appello giudice dell’esecuzione è la corte d’appello, alla quale, pertanto, va presentata l’istanza di applicazione della continuazione in executivis.

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Cass. pen. n. 6300/1999

In tema di modifiche apportate dalla legge 19 gennaio 1999 n. 14 all’art. 599 c.p.p., e con riferimento ai compiti della Corte di cassazione previsti nella disciplina transitoria, deve ritenersi che la Corte debba valutare: che il caso sottoposto al proprio esame rientri tra quelli temporalmente previsti dall’art. 3 della legge 14/1999; che la richiesta sia stata tempestivamente presentata nei termini di cui al quarto comma dell’art. 585 c.p.p.; che la parte ricorrente abbia rinunciato a tutti i motivi di gravame ad esclusione di quello relativo alla determinazione della pena; che le parti abbiano concordato la misura della stessa e che la pena indicata non risulti illegale, in ordine sia alla sua specie e quantità correlate al reato cui inerisce, che alla metodologia di determinazione della stessa secondo i criteri indicati dal vigente codice penale. Non è consentita, per contro qualsivoglia valutazione da parte del giudice di legittimità in ordine alla congruità della pena indicata dalle parti, dal momento che un apprezzamento sul punto comporta necessariamente un giudizio sul fatto, riservato in via esclusiva al giudice del merito e non pure a quello di legittimità.

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Cass. pen. n. 4125/1999

In tema di patteggiamento in appello, la richiesta concordata tra difesa e pubblico ministero in ordine alla misura finale della pena vincola il giudice nella sua integrità, in quanto la richiesta accolta deve essere basata, oltre che sulla esatta quantificazione del fatto, anche sulla condivisione di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena medesima, senza che il giudice possa prendere in considerazione elementi diversi da quelli prospettati.

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Cass. pen. n. 2023/1998

Qualora il giudice dell’appello ritenga di non accogliere la richiesta concordata tra difesa e pubblico ministero in punto di pena con rinunzia agli altri motivi, ai sensi degli artt. 599, comma quarto, e 602, comma secondo, c.p.p., non è necessaria l’adozione di un provvedimento decisorio del collegio di esplicitazione della reiezione della richiesta, essendo sufficiente l’ordine di prosecuzione del dibattimento per portare a conoscenza delle parti che la rinunzia agli altri motivi deve intendersi caducata, onde ben possono sostenerli in prosieguo e nella discussione.

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Cass. pen. n. 2689/1998

L’accordo sulla pena in appello tra le parti che, a norma dell’art. 599 c.p.p., rinuncino agli altri motivi, comporta il passaggio in giudicato della sentenza in tema di responsabilità, senza che in alcun modo la decisione possa connotarsi diversamente da una qualsiasi sentenza di condanna. Ne consegue che le limitazioni alla concessione dei permessi premio ai detenuti per i delitti indicati dal primo comma dell’art. 4 bis della legge n. 354 del 1975 [c.d. ordinamento penitenziario] valgono anche nell’ipotesi in cui la detenzione sia determinata da sentenza emessa a seguito di cosiddetto «patteggiamento» della pena in appello. [In motivazione, la S.C. ha ritenuto applicabili le limitazioni in parola anche in caso di espiazione di pena per delitti c.d. ostativi derivante da applicazione a norma dell’art. 444 c.p.p., sul rilievo che il patteggiamento in primo grado è di portata ben più ampia rispetto a quello previsto dall’art. 599 stesso codice, in quanto implicante accordo anche in punto responsabilità, e la relativa sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna, salve diverse disposizioni di legge, tra le quali nessuna la esclude ai fini dei benefici previsti dall’ordinamento penitenziario].

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Cass. pen. n. 6384/1998

L’art. 599, comma secondo c.p.p., che disciplina la partecipazione all’udienza camerale dell’imputato che abbia manifestato la sua volontà in tal senso, si colloca in una posizione intermedia tra la stessa disciplina dettata dall’art. 486 cpv. per il rito ordinario e quella stabilita dall’art. 127, comma secondo, per tutti i casi di procedimenti in camera di consiglio e trova la sua spiegazione col fatto che il legislatore ha cercato di contemperare la semplificazione derivante dal rito adottato con l’esigenza di una maggiore tutela del diritto di autodifesa nell’ambito di un giudizio destinato ad accertare nel merito la sussistenza o meno della responsabilità dell’imputato.

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Cass. pen. n. 1760/1998

L’istituto del c.d. «patteggiamento in appello» disciplinato dagli artt. 599, comma quarto, e 602, comma secondo, c.p.p. che consente — previa rinunzia contestuale dell’imputato a tutti gli altri motivi di appello sulle questioni di merito, ad eccezione di quello relativo alla pena, «patteggiata» fra le parti e conformemente applicata dal giudice di appello — la definizione concordata del procedimento soltanto nei casi elencati nel primo comma dell’art. 599, è cosa ben diversa dal patteggiamento regolato dagli artt. 444-448 c.p.p., non comportando il primo, in contropartita dell’economia processuale, diminuzioni di pena o vantaggi premiali di alcun genere. In particolare, l’accordo tra le parti previsto dall’art. 599 citato non svolge alcuna efficacia sulle statuizioni concernenti il pagamento delle spese del procedimento, l’applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, conseguenti all’affermazione di responsabilità e alla condanna dell’imputato, disposte dal giudice di primo grado. [Fattispecie relativa all’applicazione, in primo grado, della misura di sicurezza della casa di lavoro ai sensi dell’art. 7, ultimo comma, della legge n. 575 del 1965, in relazione alla quale la S.C. ha ritenuto corretto l’operato del giudice d’appello che, nell’applicare la pena concordata, aveva confermato il capo relativo alla predetta misura di sicurezza].

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Cass. pen. n. 5369/1997

Il procedimento di appello celebrato in camera di consiglio è disciplinato dall’art. 127 c.p.p.: ne consegue che, non prevedendo tale norma la presenza obbligatoria delle parti, l’irritualità della notificazione della citazione non produce una nullità assoluta ex art. 179 c.p.p., ma una nullità che, se non tempestivamente dedotta al momento della verifica della regolare costituzione delle parti, è sanata ai sensi dell’art. 184 comma primo, c.p.p.

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Cass. pen. n. 6879/1997

In sede di definizione del procedimento mediante il c.d. patteggiamento in appello, il giudice di appello non può esercitare il potere di applicare d’ufficio, con la sentenza, la sospensione condizionale della pena, la non menzione della condanna, una o più circostanze attenuanti, nonché di effettuare, ove occorra, il giudizio di comparazione ai sensi dell’art. 69 c.p. Anche in sede di rinvio la cognizione del giudice di appello è limitata dai termini del “patteggiamento” intervenuto nella precedente fase di appello. [Nella specie, relativa a rigetto di ricorso con il quale si chiedeva l’applicazione di una diminuente, la S.C. ha ritenuto che la Corte territoriale non poteva né prospettarsi d’ufficio la questione della relativa applicabilità né motivare sulla stessa].

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Cass. pen. n. 11029/1996

Poiché a norma dell’art. 599, comma secondo, c.p.p., l’udienza in camera di consiglio è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell’imputato che ha manifestato la volontà di comparire, dal dato testuale appare evidente che la richiesta di partecipazione all’udienza deve precedere il momento di allegazione dell’impedimento. La contemporaneità delle richieste, pertanto, contraddice la disposizione di legge. [Nella fattispecie la corte di appello aveva negato il rinvio dell’udienza camerale richiesto dal difensore il quale coevamente aveva asserito verbalmente che l’appellante intendeva partecipare alla stessa ed aveva esibito certificazione medica volta a dimostrare l’impedimento alla realizzazione di tale intento].

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Cass. pen. n. 1320/1996

Con riguardo al giudizio d’appello che si svolga nelle forme di cui all’art. 599 c.p.p., l’ipotesi del legittimo impedimento dell’imputato, al fine dell’obbligo del rinvio dell’udienza, rileva ogni qualvolta il predetto abbia manifestato la volontà di comparire: l’estrinsecazione de qua può avvenire anche a mezzo del difensore, in modo non formale, purché univoco. [Fattispecie nella quale il difensore il giorno prima dell’udienza per l’appello avverso sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato aveva richiesto rinvio per legittimo impedimento suo e dell’imputato, allegando certificato di malattia di quest’ultimo. Affermando il principio di cui sopra la Cassazione ha ritenuto che la decisione della corte di appello di considerare irrilevante l’impedimento dell’imputato per ritenuta mancanza della manifestazione della volontà di presenziare all’udienza, avesse realizzato una nullità generale di ordine intermedio riverberantesi sugli atti successivi sino alla sentenza di secondo grado].

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Cass. pen. n. 9616/1996

Nel giudizio di appello con il rito camerale di cui all’art. 599 c.p.p., per la limitatezza di tale rito e per la mancanza di dibattimento, che esclude ogni possibilità di contestazione nuova del P.M., la corte di appello ha poteri ben limitati di cognizione e non può, come avviene nel giudizio di appello con il rito ordinario, qualora ritenga che il fatto sia diverso e più grave rispetto all’imputazione, annullare la sentenza di primo grado e trasmettere gli atti al P.M. per quanto di competenza in ordine alla nuova contestazione.

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Cass. pen. n. 9447/1996

Nell’ipotesi in cui il giudizio in primo grado si sia svolto nella forma del rito abbreviato, l’inosservanza in appello del procedimento in camera di consiglio non può comportare la nullità del giudizio: infatti la celebrazione del medesimo in pubblico dibattimento, con pienezza del più ampio contraddittorio, con comporta alcun pregiudizio del diritto della difesa.

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Cass. pen. n. 8637/1996

La sentenza emessa nel procedimento svoltosi con il rito abbreviato in camera di consiglio, deve essere pubblicata, come tutte le sentenze, mediante lettura del dispositivo in udienza, e non mediante deposito in cancelleria ex art. 128 c.p.p.: ciò in virtù dell’art. 442 comma primo c.p.p. che rinvia per la «decisione» nel giudizio abbreviato alle norme dettate, dagli artt. 529 ss. stesso codice, per la sentenza emessa a seguito del dibattimento, norme tra le quali sono da ricomprendere quelle concernenti la redazione e la pubblicazione della sentenza. Detto principio si applica anche per le sentenze emesse in appello a seguito di giudizio abbreviato in primo grado, posto che il rinvio all’art. 127 c.p.p. — contenuto nell’art. 599 comma primo in relazione all’art. 443 ultimo comma c.p.p. — riguarda solo le forme del procedimento camerale, e non tutti i provvedimenti ed in particolare la sentenza che lo conclude. Peraltro, in ossequio al principio della tassatività della nullità sancito nell’art. 177 c.p.p., la mancata lettura del dispositivo in udienza, nei casi in cui la disposizione dell’art. 442 comma primo in relazione all’art. 545 comma primo c.p.p. sia stata inosservata per essersi uniformato il giudice alle regole previste per la pubblicazione dei provvedimenti camerali diversi dalle sentenze, non comporta alcuna nullità — né di ordine generale, né assoluta e neppure relativa — in virtù del disposto dell’art. 546 comma terzo c.p.p. che, occupandosi proprio delle nullità dovute alla mancanza dei requisiti che la sentenza deve contenere, non vi include quella derivante dalla mancata lettura del dispositivo in udienza.

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Cass. pen. n. 4420/1996

Il mancato rinvio del procedimento di appello, svolgentesi col rito della Camera di consiglio ai sensi dell’art. 599 c.p.p., pur in presenza di un impedimento assoluto del difensore, non costituisce causa di nullità: invero il suddetto procedimento è disciplinato, per espresso richiamo, dall’art. 127 c.p.p. il quale prevede, al comma 3, che il pubblico ministero ed i difensori «sono sentiti se compaiono», escludendo che la presenza del difensore sia obbligatoria.

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Cass. pen. n. 241/1996

Qualora il processo di appello venga celebrato con il rito camerale ex art. 599 c.p.p., è da ritenere irrituale la lettura del dispositivo in udienza. Poiché tale irritualità non dà luogo a nullità, che è sanzione tassativamente prevista dalla legge, è da escludere che la lettura detta possa considerarsi tamquam non esset. Essa, pertanto, in quanto effettuata, equivale ad una notifica del provvedimento con conseguenze relative alla sola decorrenza dei termini di impugnazione. [Nella fattispecie, il dispositivo della sentenza conclusiva del giudizio di appello svoltosi con il rito camerale era stato letto in udienza alla presenza dell’imputato e del difensore. Costoro, benché la motivazione della sentenza fosse stata depositata entro il termine ordinario di quindici giorni non avevano esercitato il loro diritto di impugnazione entro trenta giorni dalla scadenza del quindicesimo giorno].

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Cass. pen. n. 582/1996

La rinuncia ai motivi di merito e l’accordo raggiunto, ai sensi dell’art. 599 c.p.p., con il P.G. sulla riduzione della pena, configurano una sostanziale rinuncia dell’imputato a difendersi sul merito dell’accusa, il che equivale ad una forma implicita di ammissione di responsabilità che, se pur non esime il giudice dal valutare se sussistano cause di non punibilità che ne impongono il proscioglimento, gli consente peraltro, in difetto di specifici elementi espressamente dedotti dalla difesa, di fare una delibazione del tutto sommaria che può condensarsi anche nella mera affermazione che non ricorrono ictu oculi le ipotesi di cui all’art. 129 c.p.p.

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Cass. pen. n. 868/1996

La procedura di cui all’art. 599, comma 4, c.p.p., comportando rinuncia a tutti i motivi di appello sulle questioni di merito, ad eccezione di quello relativo alla pena, patteggiata fra le parti e conformemente applicata dal giudice di appello, preclude la riproposizione e il riesame in sede di legittimità di ogni questione relativa a motivi oggetto di rinuncia e alla misura della pena inflitta, fatte da quelle relative all’applicabilità dell’art. 129 c.p.p. o rilevabili in ogni stato e grado del giudizio, ovvero riguardanti invalidità afferenti il medesimo procedimento camerale d’appello. Ne consegue che, qualora venga riproposta una delle questioni già investite con il motivo d’appello oggetto di rinuncia, il relativo ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

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Cass. pen. n. 8059/1995

Nel giudizio d’appello, la manifestazione della volontà di non comparire nella udienza camerale [art. 599, comma 2, c.p.p.] è revocabile. Tale revoca — così come la richiesta di essere sentito personalmente — deve essere tempestiva, cioè fatta conoscere in tempo utile per consentire all’autorità giudiziaria competente di disporre ed eseguire la traduzione, al fine di non pregiudicare la sollecita celebrazione del procedimento. L’onere di manifestare tempestivamente la volontà di comparire in udienza è tanto più rigoroso, infatti quando vi sia stata una precedente manifestazione di volontà di segno opposto, in forza della quale l’autorità procedente si sia astenuta dall’adottare qualsiasi provvedimento diretto ad assicurare la presenza del giudicabile in udienza.

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Cass. pen. n. 1124/1995

Nel procedimento camerale disciplinato dall’art. 127 c.p.p. l’interessato detenuto o internato il quale abbia fatto pervenire dichiarazione di rinuncia a comparire ben può validamente revocare detta dichiarazione, chiedendo di presenziare all’udienza, ma non può pretendere, adducendo nel contempo un legittimo impedimento, che venga disposto il rinvio dell’udienza stessa, quando non abbia provveduto a manifestare la sua nuova volontà in tempo utile per consentire all’autorità giudiziaria competente di disporre la traduzione.

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Cass. pen. n. 7959/1995

Nell’ipotesi in cui il giudizio in primo grado si sia svolto nella forma del rito abbreviato, l’inosservanza in appello del procedimento in Camera di consiglio non può comportare la nullità del giudizio: infatti la celebrazione del medesimo in pubblico dibattimento, con pienezza del più ampio contraddittorio, non comporta alcun pregiudizio del diritto della difesa.

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Cass. pen. n. 7227/1995

Qualora il pubblico ministero non abbia acconsentito alla celebrazione del processo con il rito abbreviato e il giudice abbia ritenuto ingiustificato il suo dissenso applicando, all’esito del dibattimento, la riduzione di pena prevista dall’art. 442 c.p.p., il giudizio di appello deve svolgersi nelle forme ordinarie e non con la procedura camerale di cui all’art. 599 stesso codice.

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Cass. pen. n. 5924/1995

Anche nel giudizio abbreviato in fase di appello, l’accertamento dell’imputabilità, quale capacità di intendere e di volere del soggetto, costituisce una verifica doverosa per il giudice, riguardando un presupposto necessario in mancanza del quale nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, e non è, quindi, riconducibile al concetto di acquisizione di nuove prove, per cui esisterebbe la preclusione rappresentata dalla particolarità del rito prescelto, connotato dalla decisione allo stato degli atti. [Nella fattispecie l’imputato aveva sostenuto di essere stato, al momento del fatto, in stato di semiincoscienza dovuto all’etilismo cronico di cui era affetto].

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Cass. pen. n. 1/1994

Perché il difensore possa proporre impugnazione avverso una sentenza emessa in assenza dell’imputato nel procedimento camerale di appello ex art. 599 c.p.p. non occorre il conferimento di specifico mandato. [La Cassazione ha ritenuto che ai fini della impugnabilità da parte del difensore la sentenza in questione non può equipararsi ad una sentenza contumaciale, ed ha conseguentemente affermato il principio di cui in massima].

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Cass. pen. n. 9984/1993

La pubblicazione [art. 545 c.p.p.] e il deposito [art. 548 c.p.p.] della sentenza hanno finalità diverse. La prima conclude la fase della deliberazione in camera di consiglio e consacra la decisione definitiva non più modificabile, il secondo serve a mettere l’atto a disposizione delle parti e segna i tempi dell’impugnazione in determinati casi. Ne consegue che la pubblicazione delle sentenze attiene al dispositivo che contiene la decisione e garantisce l’immediatezza della deliberazione stabilita dall’art. 525 c.p.p. e che il deposito della sentenza non può essere né assorbente né sostitutivo di tale adempimento anche quando dispositivo e motivazione sono contestuali. Ciò vale anche per le sentenze emesse con la procedura dell’art. 599 c.p.p., che devono essere pubblicate immediatamente, mediante redazione del dispositivo contenente la decisione con la data e la sottoscrizione del giudice e del presidente del collegio. La mancata pubblicazione immediata della sentenza nel procedimento svoltosi con il rito della camera di consiglio rappresenta una irregolarità non sanzionata da nullità, non prevista dagli artt. 525 e 545 c.p.p.

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Cass. pen. n. 2687/1992

Il richiamo dell’art. 599, n. 1 alle forme previste dall’art. 127 c.p.p. deve intendersi fatto al procedimento, ma non all’atto conclusivo dello stesso. Ne consegue che il provvedimento con cui il giudice d’appello, decidendo in camera di consiglio, in applicazione dell’art. 599 in relazione al precedente art. 597, n. 5, concede una circostanza attenuante per effetto della quale il reato si estingue per amnistia, deve assumere la forma della sentenza, e non quella dell’ordinanza. [Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto che la decisione del giudice di merito, pur formalmente qualificata come «ordinanza», potesse essere ritenuta una sentenza, contenendo i requisiti sostanziali della relativa pronuncia nel merito, e pertanto non era accolto — su tale rilievo — il ricorso].

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Cass. pen. n. 5087/1991

La procedura camerale posta in essere nel giudizio di appello, in esito all’accordo intervenuto tra le parti in ordine alla rinuncia ad alcuni motivi di gravame ed all’accoglimento di altri – con conseguente, nuova statuizione sulla pena – deve essere definita con sentenza. Invero il richiamo all’art. 127 del codice contenuto nell’art. 599 c. p.p. riguarda, esclusivamente, la disciplina dell’art. 605 c.p.p. [con l’unica eccezione costituita dai casi previsti dall’art. 604]. Nell’ipotesi che tale procedimento di appello venga concluso, invece, con provvedimento erroneamente qualificato come «ordinanza», qualora la stessa contenga in sé tutti gli elementi essenziali della sentenza, dovrà essere ritenuta tale non producendo nullità di alcun genere la sua irrituale denominazione.

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