Cass. pen. n. 9842 del 20 settembre 1991
Testo massima n. 1
Il cosiddetto patteggiamento in appello — che non comporta alcuna riduzione premiale né vantaggi di altro genere per l'imputato — non vincola il giudice, il quale, quando le parti concordano sull'accoglimento di tutti o di alcuni motivi con l'eventuale rinunzia ad altri, provvede in conformità sempre che ritenga fondati i motivi sui quali c'è accordo e congrua la pena indicata dalle parti.