Cass. pen. n. 12200 del 29 novembre 1991
Testo massima n. 1
Quando l'appellante, nel dibattimento di appello, concorda con il procuratore generale la misura della pena, rinunciando a tutti gli altri motivi del gravame, la richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto soltanto se il giudice decida in modo difforme dall'accordo. Quando, invece, il giudice di appello abbia accolto le richieste concordemente formulate dalle parti, queste ultime non possono dedurre in sede di legittimità difetto di motivazione o altra questione relativa ai motivi rinunciati, ma possono denunciare soltanto quegli eventuali e specifici vizi relativi ad un motivo non espressamente rinunciato, oppure la violazione dell'art. 129, secondo comma, c.p.p. o altra nullità assoluta attinente al rito.