14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5369 del 14 ottobre 1997
Testo massima n. 1
Il procedimento di appello celebrato in camera di consiglio è disciplinato dall’art. 127 c.p.p.: ne consegue che, non prevedendo tale norma la presenza obbligatoria delle parti, l’irritualità della notificazione della citazione non produce una nullità assoluta ex art. 179 c.p.p., ma una nullità che, se non tempestivamente dedotta al momento della verifica della regolare costituzione delle parti, è sanata ai sensi dell’art. 184 comma primo, c.p.p.
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Testo massima n. 2
Nella procedura attivata ai sensi dell’art. 299 c.p.p. ben può essere dedotta anche l’insussistenza originaria delle condizioni legittimanti della misura, con il solo limite rappresentato dalla formazione del cosiddetto giudicato cautelare.
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