14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 35108 del 4 settembre 2003
Testo massima n. 1
In tema di c.d. patteggiamento in appello il giudice d’appello nell’accogliere la richiesta avanzata a norma dell’art. 599, comma 4, c.p.p., non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per taluna delle cause previste dall’art. 129 c.p.p. né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità della prova, in quanto a causa dell’effetto devolutivo, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi d’impugnazione, la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tra l’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato art. 599 c.p.p.
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