14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 9616 del 11 novembre 1996
Testo massima n. 1
Il Gup non è legittimato, sua sponte, a modificare l’imputazione o a contestare un fatto ritenuto diverso, spettando tale potere esclusivamente al P.M. di udienza, preposto per legge all’esercizio dell’azione penale. Ciò, però, non toglie che il Gup, come del resto qualsiasi giudice di merito, possa dare al fatto contestato una diversa qualificazione giuridica più favorevole all’imputato, senza ledere i diritti della difesa, entro i limiti della sua competenza.
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Testo massima n. 2
Nel giudizio di appello con il rito camerale di cui all’art. 599 c.p.p., per la limitatezza di tale rito e per la mancanza di dibattimento, che esclude ogni possibilità di contestazione nuova del P.M., la corte di appello ha poteri ben limitati di cognizione e non può, come avviene nel giudizio di appello con il rito ordinario, qualora ritenga che il fatto sia diverso e più grave rispetto all’imputazione, annullare la sentenza di primo grado e trasmettere gli atti al P.M. per quanto di competenza in ordine alla nuova contestazione.
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