Cass. pen. n. 8058 del 19 luglio 1995

Testo massima n. 1


Nel giudizio di appello, quando le parti rinunciano ad ogni altro motivo, ad eccezione di quelli relativi alla pena, che indicano concordemente al giudice (art. 599, comma 4, c.p.p.), se questi consente alla richiesta, è sufficiente che nella motivazione della sentenza faccia comprendere di avere valutato la congruità della pena concordata, senza obbligo di specifica motivazione in ordine alla quantificazione della stessa, in quanto, necessariamente, seppure implicitamente, ritenuta adeguata alla entità del fatto e alla personalità del reo, in conformità ai parametri di cui all'art. 133 c.p. Il giudice ha, invece, l'obbligo di spiegare le ragioni del suo dissenso rispetto all'accordo tra le parti quando lo rifiuti ed ordini la citazione per il dibattimento.