Cass. pen. n. 500 del 8 marzo 1993
Testo massima n. 1
La trattazione del procedimento camerale ex artt. 599 comma secondo e 127 comma quarto c.p.p. va differita nel caso in cui sia dimostrato il legittimo impedimento a comparire dell'imputato che abbia chiesto espressamente di essere sentito, non dell'imputato che abbia rinunziato ad essere presente nel procedimento.