Cass. pen. n. 11973 del 22 novembre 1991

Testo massima n. 1


È inammissibile il ricorso dell'imputato che lamenta il mancato giudizio di prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche sulla contestata recidiva se tale punto ha formato legittimamente oggetto dell'accordo intervenuto nel giudizio di appello tra imputato e pubblico ministero, a norma dell'art. 599, comma primo, c.p.p.