Cass. pen. n. 2368 del 24 febbraio 1998

Testo massima n. 1


La indebita celebrazione del giudizio d'appello nelle forme di cui all'art. 599 c.p.p. anziché in quello dell'udienza pubblica dà luogo, per il combinato disposto di cui agli artt. 598 e 471, comma 1, c.p.p., ad una nullità da qualificarsi, peraltro, come relativa, e quindi soggetta alle previsioni di cui all'art. 182 c.p.p.; ne consegue che detta nullità, se non tempestivamente eccepita dalle parti presenti nel giudizio di appello, non può essere poi dedotta come motivo di ricorso per cassazione.