14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8059 del 19 luglio 1995
Testo massima n. 1
Nel giudizio d’appello, la manifestazione della volontà di non comparire nella udienza camerale [ art. 599, comma 2, c.p.p. ] è revocabile. Tale revoca — così come la richiesta di essere sentito personalmente — deve essere tempestiva, cioè fatta conoscere in tempo utile per consentire all’autorità giudiziaria competente di disporre ed eseguire la traduzione, al fine di non pregiudicare la sollecita celebrazione del procedimento. L’onere di manifestare tempestivamente la volontà di comparire in udienza è tanto più rigoroso, infatti quando vi sia stata una precedente manifestazione di volontà di segno opposto, in forza della quale l’autorità procedente si sia astenuta dall’adottare qualsiasi provvedimento diretto ad assicurare la presenza del giudicabile in udienza.
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