Cass. pen. n. 27245 del 2 maggio 2019
Testo massima n. 1
Nel giudizio camerale di appello avverso la sentenza pronunciata in esito a giudizio abbreviato, la presenza dell'imputato non è necessaria e, pertanto, è onere dello stesso, ove detenuto (nella specie, per altra causa), comunicare il proprio legittimo impedimento e la volontà di comparire all'udienza, onde, in mancanza di tale comunicazione, il giudice non è tenuto a disporre la traduzione o a rinviare l'udienza. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO GENOVA, 03/11/2017).