Cass. pen. n. 42134 del 12 novembre 2008
Testo massima n. 1
È illegittima la decisione con cui il giudice di appello - in assenza di impugnazione del pubblico ministero e della parte civile, e di richiesta di quest'ultima nel corso del giudizio - aumenti l'importo della somma a titolo di provvisionale, disposta con la condanna in primo grado, in quanto il divieto di "reformatio in peius" concerne non solo le statuizioni penali ma anche quelle civili della sentenza.