Avvocato.it

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 7911 del 21 agosto 1993

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 7911 del 21 agosto 1993

Testo massima n. 1

In tema di sospensione condizionale della pena e di non menzione, il giudice di appello, qualora condanni un imputato già assolto in primo grado, a seguito di impugnazione del pubblico ministero, non ha l’obbligo di motivare la mancata concessione dei benefici in assenza di specifica richiesta dell’interessato.

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze