Cass. pen. n. 30466 del 6 giugno 2019

Testo massima n. 1


La decisione con cui il giudice d'appello liquida in favore della parte civile non impugnante una somma di denaro maggiore rispetto a quella stabilita dalla sentenza di primo grado si pone in contrasto con il principio devolutivo sancito dall'art. 597, comma 1, cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che tale decisione non è, invece, in contrasto con il divieto di "reformatio in peius", che è inapplicabile alle statuizioni civili). (Annulla in parte senza rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 28/06/2018).

Normativa correlata