14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1993 del 20 aprile 2000
Testo massima n. 1
In tema di esigenze cautelari, il concetto di «delitti della stessa specie», rilevante ai fini della configurabilità del pericolo di reiterazione dei reati di cui all’art. 274, lett. c ], c.p.p., deve essere inteso – avendo il legislatore valorizzato con tale espressione l’elemento oggettivo – come riferito ai delitti che presentino lo specifico carattere comune costituito dal bene primario posto a fondamento della fattispecie tipica ascritta all’indagato o imputato. [ In applicazione di tale principio la Corte ha escluso che possano qualificarsi «delitti della stessa specie» l’estorsione e l’intermediazione illecita nel sequestro di persona a scopo di estorsione, in quanto posti a presidio il primo del patrimonio ed il secondo dell’amministrazione della giustizia ].
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Testo massima n. 2
Qualora, richiesto dell’emissione di un provvedimento coercitivo, il giudice per le indagini preliminari ritenga sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e mancanti le esigenze cautelari, il tribunale, investito dell’appello del pubblico ministero su questo secondo profilo, ha pieno potere di cognizione su entrambi i presupposti indicati senza che ciò comporti una violazione del principio devolutivo, dovendosi ritenere che la limitazione della cognizione ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi, stabilita dall’art. 597 c.p.p., comporti comunque per il giudice di secondo grado l’obbligo di esaminare anche tutti i punti indissolubilmente legati a quelli espressamente oggetto del gravame.
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