Cass. pen. n. 1993 del 20 aprile 2000
Testo massima n. 1
In tema di esigenze cautelari, il concetto di «delitti della stessa specie», rilevante ai fini della configurabilità del pericolo di reiterazione dei reati di cui all'art. 274, lett. c), c.p.p., deve essere inteso - avendo il legislatore valorizzato con tale espressione l'elemento oggettivo - come riferito ai delitti che presentino lo specifico carattere comune costituito dal bene primario posto a fondamento della fattispecie tipica ascritta all'indagato o imputato. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso che possano qualificarsi «delitti della stessa specie» l'estorsione e l'intermediazione illecita nel sequestro di persona a scopo di estorsione, in quanto posti a presidio il primo del patrimonio ed il secondo dell'amministrazione della giustizia).
Testo massima n. 2
Qualora, richiesto dell'emissione di un provvedimento coercitivo, il giudice per le indagini preliminari ritenga sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e mancanti le esigenze cautelari, il tribunale, investito dell'appello del pubblico ministero su questo secondo profilo, ha pieno potere di cognizione su entrambi i presupposti indicati senza che ciò comporti una violazione del principio devolutivo, dovendosi ritenere che la limitazione della cognizione ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi, stabilita dall'art. 597 c.p.p., comporti comunque per il giudice di secondo grado l'obbligo di esaminare anche tutti i punti indissolubilmente legati a quelli espressamente oggetto del gravame.