Cass. pen. n. 10912 del 20 dicembre 1996
Testo massima n. 1
Non sussiste violazione del divieto della reformatio in peius quando, nel giudizio di appello, siano unificati procedimenti diversi e, all'esito della nuova valutazione di meritevolezza che la Corte è chiamata a fare, sia esclusa l'applicazione della pena sostitutiva, riconosciuta invece in primo grado rispetto ad una delle condanne riunite, indipendentemente dal fatto che questa fosse o meno relativa al più grave dei reati contestati.