Cass. pen. n. 4811 del 11 maggio 1993
Testo massima n. 1
Il giudice d'appello — chiamato a pronunciarsi su impugnazione dell'imputato relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della loro prevalenza sulla contestata aggravante, con conseguente determinazione di una più lieve pena — esaurisce l'ambito del giudizio devolutogli con il riconoscimento o la negazione delle attenuanti richieste e con la formulazione del giudizio di equivalenza, a norma dell'art. 69, comma terzo, c.p. In mancanza di censura dell'appellante sulla determinazione della misura della pena operata dal primo giudice, la nuova determinazione della pena base da parte del giudice di appello costituisce.