Cass. pen. n. 11941 del 22 novembre 1991

Testo massima n. 1


In tema di appello, non sussiste l'obbligo per il giudice di motivare sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena non richiesta dall'imputato con i motivi di gravame o in sede di trattazione dell'impugnazione. L'art. 597, comma quinto, c.p.p., pur prevedendo espressamente la possibilità dell'applicazione di ufficio della sospensione condizionale della pena, non pone alcun obbligo di motivare il mancato esercizio di tale facoltà.

Normativa correlata