Cass. pen. n. 1133 del 30 gennaio 1991

Testo massima n. 1


In tema di applicazione e comparazione delle circostanze attenuanti, l'art. 597, quinto comma, nuovo c.p.p. conferisce al giudice di appello la relativa facoltà, l'esercizio della quale non comporta, di regola, una specifica motivazione, a meno che la parte interessata non ne abbia fatto oggetto di particolare richiesta e questa sia rimasta senza esito.

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