Cass. pen. n. 31099 del 9 agosto 2001
Testo massima n. 1
Il divieto di reformatio in pejus non viene violato nel caso in cui il giudice di secondo grado non abbia ridotto nella massima estensione la pena (a differenza del giudice di primo grado), per effetto della concessione di un'attenuante, quando, concessane una seconda, abbia irrogato una pena comunque inferiore a quella applicata nel precedente grado di giudizio.