14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 31099 del 9 agosto 2001
Posted at 15:23h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il divieto di reformatio in pejus non viene violato nel caso in cui il giudice di secondo grado non abbia ridotto nella massima estensione la pena [ a differenza del giudice di primo grado ], per effetto della concessione di un’attenuante, quando, concessane una seconda, abbia irrogato una pena comunque inferiore a quella applicata nel precedente grado di giudizio.
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