Cass. pen. n. 43768 del 25 ottobre 2013
Testo massima n. 1
In tema di applicazione della continuazione, il giudice della cognizione, che, in sede di applicazione della continuazione, individui il reato più grave in quello al suo esame e i reati satelliti in quelli giudicati con sentenza irrevocabile, non è vincolato dal divieto di "reformatio in peius", di cui all'art. 597, comma terzo, cod. proc. pen., per cui l'unico limite è quello della somma delle pene inflitte con ciascuna sentenza, stabilito dall'art. 671, comma secondo, stesso codice.
Testo massima n. 2
In tema di recidiva, lo sbarramento quantitativo previsto dall'art. 99, ultimo comma, cod. pen. - secondo il quale "l'aumento della pena non può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo" - è applicabile a tutte le ipotesi di recidiva e non solo a quella reiterata.