Cass. pen. n. 1808 del 16 febbraio 1996
Testo massima n. 1
L'effetto devolutivo dell'appello proposto, ai sensi dell'art. 597 secondo comma lett. b) c.p.p., dal pubblico ministero avverso la sentenza che assolve l'imputato «perché il fatto non costituisce reato», è pieno. Deve escludersi pertanto — nel caso di appello proposto (anche o solo) dal P.M. — che l'iniziativa dell'organo di accusa ponga limiti al contenuto della pronuncia del giudice di secondo grado, il quale, invece, è legittimato a rivalutare tutte le risultanze processuali e a considerare sotto diverso aspetto anche i punti della sentenza di primo grado non oggetto di specifica censura.