14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 20225 del 28 aprile 2017
Posted at 15:19h
in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di divieto di “reformatio in peius” a seguito di impugnativa proposta dal solo imputato, il giudice dell’appello, anche quando escluda una circostanza aggravante, non può aumentare la pena base presa a riferimento dal giudice di primo grado nè alcun altro dei segmenti del calcolo che non sia stato oggetto di impugnazione, pur pervenendo ad una pena complessivamente inferiore rispetto a quella già applicata.
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