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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4075 del 2 aprile 1998

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4075 del 2 aprile 1998

Testo massima n. 1

In materia di cognizione del giudice di appello, se la nuova definizione giuridica, a differenza di quella originaria, non consente l’applicazione di una causa estintiva del reato, il giudice deve escludere tale applicazione — e la conseguente estinzione del reato — essendo egli legittimato ad attribuire al fatto un diverso e più grave nomen iuris. Il limite della reformatio in pejus non è, infatti, diretto ad attribuire all’imputato un trattamento sotto ogni profilo più favorevole rispetto a quello derivante dal precedente grado, ma ha il solo scopo di impedirgli di subire un trattamento sanzionatorio più severo di quello riservatogli dal primo giudice.

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