Cass. pen. n. 4075 del 2 aprile 1998
Testo massima n. 1
In materia di cognizione del giudice di appello, se la nuova definizione giuridica, a differenza di quella originaria, non consente l'applicazione di una causa estintiva del reato, il giudice deve escludere tale applicazione — e la conseguente estinzione del reato — essendo egli legittimato ad attribuire al fatto un diverso e più grave nomen iuris. Il limite della reformatio in pejus non è, infatti, diretto ad attribuire all'imputato un trattamento sotto ogni profilo più favorevole rispetto a quello derivante dal precedente grado, ma ha il solo scopo di impedirgli di subire un trattamento sanzionatorio più severo di quello riservatogli dal primo giudice.