Cass. pen. n. 367 del 20 maggio 1993
Testo massima n. 1
Il potere riconosciuto al giudice di appello dall'art. 597, quinto comma, c.p.p. di applicare anche di ufficio con la sentenza i benefici degli artt. 163 e 175 c.p. ed una o più circostanze attenuanti, si pone come eccezionale e discrezionale rispetto al principio generale, dettato dal primo comma del citato art. 597, secondo cui l'appello attribuisce al giudice la cognizione di primo grado cui si riferiscono i motivi preposti. Pertanto, il mancato esercizio di tale potere non è censurabile in sede di legittimità né è configurabile al riguardo un obbligo di motivazione, in assenza di una richiesta, oltre che nei motivi di appello, nel corso del giudizio di secondo grado.