Cass. pen. n. 17050 del 18 maggio 2006
Testo massima n. 1
Il divieto della reformatio in peius trova applicazione nel giudizio di rinvio conseguente ad annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione, su ricorso del solo imputato, per vizi che non si riverberano sugli atti propulsivi del giudizio, ma non opera nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento ex art. 604 quarto comma c.p.p. della sentenza di primo grado ad opera del giudice di appello, anche se detto annullamento sia stato determinato dall'impugnazione del solo imputato.
Testo massima n. 2
Il divieto di infliggere una pena più grave, di cui all'art. 597, comma terzo, c.p.p., non opera nel nuovo giudizio conseguente all'annullamento della sentenza di primo grado - impugnata dal solo imputato - disposto dal giudice di appello o dalla Corte di cassazione per nullità dell'atto introduttivo ovvero per altra nullità assoluta o di carattere intermedio non sanata. (Nella specie si è ritenuto che il divieto di reformatio in peius non possa trovare applicazione a seguito dell'annullamento della precedente condanna ai sensi dell'art. 604, comma quarto, c.p.p.).