Cass. pen. n. 37980 del 3 ottobre 2008
Testo massima n. 1
In caso di appello presentato dal solo imputato per il mancato riconoscimento della continuazione tra i reati per cui è intervenuta condanna, il divieto di reformatio in peius riguarda ogni componente che concorre alla determinazione della pena complessiva e pertanto il giudice d'appello non può rideterminare la pena per il reato ritenuto più grave in misura superiore a quella individuata dal primo giudice, ancorchè la pena complessiva irrogata risulti comunque inferiore a quella applicata nel precedente grado di giudizio.