14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 45236 del 8 novembre 2013
Testo massima n. 1
Viola il divieto della “reformatio in peius” il giudice di appello che, a seguito di impugnazione del solo imputato, concedendo un’ulteriore attenuante diminuisca complessivamente la pena inflitta, operando, però, una minore riduzione per l’attenuante già riconosciuta in primo grado. [ Fattispecie in cui in primo grado erano state concesse le circostanze attenuanti generiche ed una conseguente riduzione della pena pari a un terzo, mentre in appello, riconosciuta anche l’attenuante del risarcimento del danno, la riduzione per le generiche era stata effettuata in misura inferiore al terzo ].
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