Cass. pen. n. 41096 del 20 ottobre 2004

Testo massima n. 1


In assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, costituisce violazione del divieto di reformatio in pejus l'affermazione, in grado di appello, della penale responsabilità dell'imputato in ordine ad un reato, pur formalmente contestato, per il quale era stata erroneamente omessa qualsiasi pronuncia da parte del giudice di prime cure, nulla rilevando in contrario che, individuato poi tale reato come violazione più grave nell'ambito della riconosciuta continuazione con gli altri per i quali vi era stata condanna in primo grado, la pena così complessivamente determinata non superi quella inflitta con la detta condanna.

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