Cass. pen. n. 20506 del 14 gennaio 2019
Testo massima n. 1
Il beneficio della sospensione condizionale della pena, già concesso in primo grado, deve ritenersi implicitamente confermato dal giudice d'appello ove questi, su impugnazione del solo imputato, ridetermini la pena senza ulteriori specificazioni in dispositivo, determinandosi, altrimenti, una violazione del divieto di "reformatio in peius". (Fattispecie nella quale il giudice d'appello aveva rideterminato la pena in applicazione della continuazione con il fatto accertato in altro procedimento su richiesta dell'imputato).