14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5697 del 6 febbraio 2003
Testo massima n. 1
Nel giudizio di cassazione, la soccombenza di tutte le parti private ricorrenti comporta la loro condanna solidale al pagamento delle spese processuali, a nulla rilevando che esse siano portatrici di interessi contrastanti, trattandosi di obbligazione con unicità di causa, di oggetto e di titolo, per la quale opera il principio di solidarietà tra condebitori stabilito dall’art. 1294 c.c. ed è, conseguentemente, esclusa la rilevanza della parziale vittoria delle parti civili soccombenti dovuta al mancato accoglimento del ricorso dell’imputato. [ Fattispecie concernente dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi sia dell’imputato, sia delle parti civili ].
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Testo massima n. 2
Non sussiste l’interesse della parte civile a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna che abbia escluso per l’imputato l’aggravante della premeditazione [ art. 577 n. 3 c.p. ] non influendo essa in alcun modo né sul danno patrimoniale né su quello morale, dal momento che non comporta un aggravamento della sofferenza conseguita al delitto, a differenza, ad esempio, di quanto potrebbe verificarsi in caso di omicidio commesso con crudeltà o sevizie.
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