12 Mag Art. 592 — Condanna alle spese nei giudizi di impugnazione
1. Con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l’impugnazione, la parte privata che l’ha proposta è condannata alle spese del procedimento.
2. I coimputati che hanno partecipato al giudizio a norma dell’articolo 587 sono condannati alle spese in solido con l’imputato che ha proposto l’impugnazione.
3. L’imputato che nel giudizio di impugnazione riporta condanna penale è condannato alle spese dei precedenti giudizi, anche se in questi sia stato prosciolto.
4. Nei giudizi di impugnazione per i soli interessi civili, la parte privata soccombente è condannata alle spese .
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”22″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 6745/2018
La condanna dell’indagato alle spese del procedimento di riesame di una misura cautelare va esclusa unicamente in caso di accoglimento della richiesta, con conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata, sia pure limitatamente ad uno o alcuni dei capi della contestazione, e non allorché l’accoglimento di un motivo non comporti una pronuncia di annullamento, pur parziale. [Fattispecie nella quale il tribunale del riesame aveva escluso unicamente l’esistenza del pericolo di fuga, ritenendo sussistenti le altre esigenze cautelari, con conseguente rigetto del ricorso e condanna alle spese].
Cass. pen. n. 39479/2017
L’appellante in via incidentale è soggetto al pagamento delle spese del procedimento quando tale impugnazione è dichiarata inammissibile o è rigettata, poiché la parte che propone appello incidentale è appellante a tutti gli effetti e la regola secondo cui l’appello incidentale perde efficacia in caso di inammissibilità o di rinuncia a quello principale non determina una minore idoneità di esso a provocare eventuali modificazioni della decisione impugnata, anche per motivi diversi da quelli dell’appello principale.
Cass. pen. n. 25265/2017
È illegittima la decisione con cui il giudice di appello – confermando la sentenza di assoluzione di primo grado – oltre a condannare la parte civile al pagamento delle spese processuali, compensi, ai sensi dell’art. 592, comma quarto, cod. proc. pen., le spese sostenute dall’imputato, atteso che tale norma riguarda esclusivamente le spese processuali dovute all’amministrazione della giustizia, diverse da quelle per l’assistenza legale nel grado di giudizio, e non prevede alcuna alcuna possibilità di compensazione totale o parziale delle stesse.
Cass. pen. n. 2750/2017
In tema di condanna alle spese nei giudizi di impugnazione, il giudice ha l’obbligo di condannare la parte civile al pagamento delle spese del processo, limitatamente a quelle cui essa ha dato causa, nel caso in cui l’impugnazione da questa proposta contro la sentenza di assoluzione dell’imputato non sia stata accolta, anche quando sia stata proposta e disattesa analoga impugnazione del P.M. [In motivazione, la Corte ha osservato che l’abrogazione, per effetto dell’art. 67 della legge n. 69 del 2009, del vincolo di solidarietà fra coimputati nell’obbligo di pagamento delle spese processuali, ha determinato, specularmente, il venir meno della ragione di mantenere l’obbligo di pagamento integrale delle spese a carico della parte civile nel caso di contemporanea soccombenza da parte del P.M. nell’impugnazione].
Cass. pen. n. 6419/2015
La violazione del principio della soccombenza, in ordine al regolamento delle spese da parte del giudice di merito, deve ravvisarsi soltanto nell’ipotesi in cui l’imputato sia totalmente vittorioso, nel senso che egli sia assolto con formula preclusiva dell’azione civile, mentre è’ legittima la condanna dell’imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile quando la responsabilità sia stata confermata, pur in presenza di un accoglimento dell’impugnazione sotto altri profili.
Cass. pen. n. 47612/2014
L’imputato non può essere condannato al pagamento delle spese processuali solo quando dal giudizio di impugnazione, anche se proposto dal pubblico ministero, gli derivi comunque un vantaggio ovvero la sua posizione processuale non subisca un deterioramento, rimanendo invariata. [Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata laddove aveva condannato alle spese del giudizio di appello l’imputato non impugnante il quale aveva subìto in quel grado del processo una riforma peggiorativa del trattamento sanzionatorio].
Cass. pen. n. 5934/2012
In tema di condanna alle spese nei giudizi di impugnazione, è legittima la condanna dell’imputato alle spese processuali, nel caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione, anche quando, oltre alla parte privata, abbia proposto impugnazione il pubblico ministero, in quanto la disposizione di cui all’art. 592 cod. proc. pen. – per la quale con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l’impugnazione, la parte privata che l’ha proposta è condannata alle spese del procedimento – non prevede al riguardo alcuna eccezione; d’altro canto, l’art. 67 della legge n. 69 del 2009 – abrogando il vincolo di solidarietà tra coimputati precedentemente imposto nel caso di condanna dall’art. 535, comma secondo, cod. proc. pen. – ha reso obbligatoria la ripartizione delle spese.
Cass. pen. n. 15/2009
In tema di impugnazioni, nell’ipotesi in cui il giudice di appello modifichi la decisione di primo grado in senso più favorevole all’imputato, non può essere pronunziata condanna alle spese processuali, poichè tale condanna consegue esclusivamente al rigetto dell’impugnazione o alla declaratoria della sua inammissibilità. [Fattispecie in cui la Corte territoriale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva prosciolto l’imputato da uno dei reati addebitatigli, rideterminando la pena in suo favore].
Cass. pen. n. 41476/2005
In tema di condanna alle spese nei giudizi di impugnazione, il giudice ha l’obbligo di condannare la parte civile al pagamento delle spese del processo, nel caso in cui l’impugnazione da questa proposta contro la sentenza di assoluzione dell’imputato non sia stata accolta, anche quando sia stata proposta e disattesa analoga impugnazione del P.M.
Cass. pen. n. 44481/2004
La disposizione che esonera dal pagamento delle spese processuali la persona minore d’età al momento del fatto contestato, pur testualmente dettata per il caso di «sentenza di condanna» [art. 29 del D.L.vo 28 luglio 1989, n. 272], si applica analogicamente al procedimento incidentale di riesame, ove la condanna al pagamento delle spese processuali non può essere deliberata neppure in caso di rigetto del ricorso.
Cass. pen. n. 5697/2003
Nel giudizio di cassazione, la soccombenza di tutte le parti private ricorrenti comporta la loro condanna solidale al pagamento delle spese processuali, a nulla rilevando che esse siano portatrici di interessi contrastanti, trattandosi di obbligazione con unicità di causa, di oggetto e di titolo, per la quale opera il principio di solidarietà tra condebitori stabilito dall’art. 1294 c.c. ed è, conseguentemente, esclusa la rilevanza della parziale vittoria delle parti civili soccombenti dovuta al mancato accoglimento del ricorso dell’imputato. [Fattispecie concernente dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi sia dell’imputato, sia delle parti civili].
Cass. pen. n. 14406/2002
Nel caso di mancato accoglimento delle impugnazioni proposte avverso sentenza di assoluzione tanto dal P.M. quanto dalla parte civile, non può darsi luogo alla condanna di quest’ultimo al pagamento delle spese, come previsto in via generale dall’art. 592, comma 1, c.p.p., non potendosi far gravare sulla parte civile anche gli oneri derivanti dall’attività del rappresentante della pubblica accusa e non essendo possibile discernere tra le spese derivate dall’impugnazione dell’una o dell’altra parte.
Cass. pen. n. 2346/2000
In tema di omessa condanna alla rifusione delle spese processuali in favore delle costituite parti civili, il pubblico ministero, estraneo al rapporto civilistico incidentalmente instauratosi nel procedimento penale, è, come tale, indifferente alle questioni ed ai profili propri dell’azione risarcitoria civile, ancorché spiegata nel procedimento penale, e, quindi, anche ai profili di soccombenza propri dell’azione civile; non è, perciò, legittimato ad impugnare un provvedimento all’esclusivo fine di tutelare gli interessi civili della parte privata, né a surrogarsi all’eventuale inerzia di quest’ultima che rimanga acquiescente alla decisione a sè pregiudizievole, così consentendo il formarsi del giudicato sul punto.
Cass. pen. n. 12343/1999
L’esenzione dall’obbligo del pagamento delle spese processuali e dal mantenimento in carcere del minore in dipendenza della sentenza di condanna, previsto dall’art. 28 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 272, trova giustificazione nella funzione propria della giustizia minorile di realizzare il recupero del minore e va limitato alle fasi del giudizio che si svolgono davanti al tribunale per i minorenni e all’apposita sezione di corte di appello, organi attraverso i quali trova in concreto attuazione la giustizia minorile, con la creazione di un organo specializzato apposito, avente propria competenza territoriale e autonomia di fondi e dotato di ampio margine di discrezionalità; l’esenzione, atteso anche il riferimento della norma alle sentenze di condanna, non può invece ritenersi estesa al giudizio di legittimità, che si svolge davanti alla Corte di cassazione in composizione ordinaria e secondo le regole sue proprie.
Cass. pen. n. 4735/1999
L’imputato non può essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di appello quando, ancorché sia stato accolto il gravame del pubblico ministero in ordine al trattamento sanzionatorio, la pena inflitta sia rimasta comunque invariata per la concessione d’ufficio delle attenuanti generiche.
Cass. pen. n. 3776/1998
È inammissibile l’impugnazione del pubblico ministero che lamenti l’omessa statuizione della sentenza di condanna in ordine alla rifusione delle spese processuali alla parte civile costituita, pur in presenza di una condanna al risarcimento dei danni in favore di essa. E invero, il pubblico ministero, siccome estraneo al rapporto processuale civile instauratosi incidentalmente nel processo penale tra il soggetto danneggiato dal reato e l’imputato e, come tale, indifferente ai profili di soccombenza propri dell’azione civile risarcitoria, non appare legittimato a impugnare un provvedimento all’esclusivo fine di tutelare gli interessi civili della parte privata, così surrogandosi all’inerzia di quest’ultima la quale, rimanendo acquiescente alla decisione a sè pregiudizievole, ha invece consentito il formarsi del giudicato sul punto. [Fattispecie relativa a omessa impugnazione di un comune, costituito parte civile, sul punto relativo alle spese processuali].
Cass. pen. n. 6402/1997
Al parziale accoglimento dell’impugnazione dell’imputato deve conseguire l’esclusione della sua condanna alle spese del procedimento di impugnazione. [Fattispecie nella quale la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza di merito che erroneamente aveva condannato alle spese l’imputato appellante, del quale era stato accolto in parte l’appello con riferimento ai capi civili della domanda].
Cass. pen. n. 2888/1997
Poiché nel processo penale l’obbligo della rifusione delle spese giudiziali sostenute dalla parte civile è collegato alla soccombenza, la quale, nel giudizio di impugnazione, deve essere valutata con riferimento al gravame, nell’ipotesi di ricorso del pubblico ministero la parte civile, pur avendo il diritto di intervenire, non può ottenere la rifusione predetta all’esito del giudizio di legittimità che si è concluso con l’annullamento con rinvio, ferma restando la possibilità di far valere le proprie ragioni nel corso ulteriore del processo. [Nella specie, su ricorso per saltum del pubblico ministero, era stata annullata con rinvio la sentenza del pretore che aveva assolto l’imputato dal reato di insolvenza fraudolenta in danno della società Autostrade Spa].
Cass. pen. n. 22/1997
Poiché il riesame ha natura di mezzo di impugnazione, nel relativo procedimento si applica il principio generale delle impugnazioni, in virtù del quale al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità dell’istanza consegue di diritto la condanna alle spese. [Fattispecie in tema di riesame di misura cautelare reale].
Cass. pen. n. 4667/1996
Non va pronunciata condanna alle spese del ricorrente il cui ricorso sia stato dichiarato inammissibile per mancata presentazione dei motivi, allorché gli giovi l’accoglimento dell’impugnazione del procuratore generale. [Fattispecie relativa alla nozione di «pena detentiva inflitta» ai fini dell’affidamento in prova al servizio sociale, che il giudice di merito aveva ritenuto equivalente alla «pena inflitta in sentenza» e non alla «pena residua da espiare»].
Cass. pen. n. 26/1995
Atteso che il riesame ha natura di mezzo di impugnazione, deve trovare applicazione, anche con riguardo ad esso il principio generale fissato in materia di spese dall’art. 592 c.p.p. Pertanto, quando la richiesta di riesame venga rigettata o dichiarata inammissibile, legittimamente viene disposta anche la condanna dell’imputato al pagamento delle spese del procedimento.
Poiché il riesame ha natura di mezzo di impugnazione, deve trovare applicazione, anche con riguardo ad esso, il principio generale fissato in materia di spese dall’art. 592, primo comma, c.p.p.; pertanto, atteso che l’ordinanza di rigetto o di inammissibilità del gravame, pronunziata dal tribunale, esaurisce in via definitiva il procedimento incidentale e determina la soccombenza dell’istante, legittimamente viene disposta, in tale provvedimento, la condanna al pagamento delle spese processuali.
Cass. pen. n. 4648/1994
Alla violazione di legge, frutto di evidente errore materiale, consistita nella condanna alle spese del procedimento nei confronti del ricorrente minorenne seguita al rigetto del suo ricorso per cassazione avverso sentenza di condanna, la Corte di cassazione può ovviare con il ricorso la procedura di correzione degli errori materiali [nella specie sollecitata dal presidente del tribunale dei minorenni che aveva emesso la sentenza di condanna].
Cass. pen. n. 4077/1994
In caso di sopravvenuta mancanza di interesse all’impugnazione, in difetto di una sostanziale soccombenza del ricorrente, al quale nessun addebito può muoversi per il successivo venir meno dell’interesse, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non deve seguire la condanna al pagamento delle spese processuali. [Fattispecie in tema di procedimento di sorveglianza].
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