14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 44481 del 16 novembre 2004
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in Massimario
Testo massima n. 1
La disposizione che esonera dal pagamento delle spese processuali la persona minore d’età al momento del fatto contestato, pur testualmente dettata per il caso di «sentenza di condanna» [ art. 29 del D.L.vo 28 luglio 1989, n. 272 ], si applica analogicamente al procedimento incidentale di riesame, ove la condanna al pagamento delle spese processuali non può essere deliberata neppure in caso di rigetto del ricorso.
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